Cassazione Civile, Ordinanza n. 26462/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla conferma, in appello, della condanna della società al pagamento in favore del dipendente di una somma a titolo di risarcimento del danno per la ritenuta illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni nel periodo aprile 2010 - settembre 2015. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo dell'ordinanza emerge soprattutto la questione preliminare della tempestività dell'impugnazione: il ricorso era stato notificato il 15 agosto 2023 contro una sentenza d'appello pubblicata il 14 febbraio 2023. La ricorrente ha contestato la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., sostenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dovesse decorrere non dalla data di deposito/pubblicazione della sentenza, bensì dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito (15 febbraio 2023).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che, per le sentenze redatte in formato elettronico, la data di pubblicazione rilevante ai fini del termine lungo di impugnazione coincide con l'attestazione del cancelliere relativa al deposito telematico e non con la successiva comunicazione di cancelleria. Poiché la sentenza d'appello risultava pubblicata il 14 febbraio 2023, il ricorso notificato il 15 agosto 2023 è stato considerato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata può essere confermata dal Collegio; se la decisione finale è conforme alla proposta, opera la disciplina speciale sulla responsabilità aggravata prevista dalla norma richiamata in combinato con l'art. 96 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; per il provvedimento elettronico, il dies a quo coincide con l'attestazione di pubblicazione/deposito e non con la comunicazione di cancelleria.
art. 96 c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata integra una presunzione normativa di abuso del processo e giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
d.lgs. n. 149 del 2022
art. 3, comma 28, lett. g); art. 52, comma 1
È richiamata come fonte della novella che ha introdotto la disciplina applicata dalla Corte in tema di decisione accelerata e responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Per le sentenze redatte e depositate in formato elettronico, ai fini del termine lungo di impugnazione rileva la data in cui il provvedimento diviene ostensibile tramite attestazione di deposito/pubblicazione, non la successiva comunicazione di cancelleria.
- La comunicazione del cancelliere è un adempimento estraneo al dies a quo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e non può spostarne la decorrenza.
- Quando il Collegio definisce il ricorso in conformità alla proposta di decisione accelerata, la normativa speciale presume una forma di abuso del processo e consente la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta anche l'applicazione delle conseguenze economiche accessorie, incluse spese di lite, condanna equitativa ex art. 96 c.p.c. e ulteriore contributo unificato.
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