Cassazione Civile, Ordinanza n. 26465/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro dirigenziale instaurato tra una società e un dirigente chiamato a rivestire il ruolo di amministratore delegato di una banca di cui la società era unica azionista. In un accordo successivo, denominato "clausola di stabilità e patto di non concorrenza", la società si era impegnata a non recedere per tre anni e a corrispondere, in caso di recesso anticipato non per giusta causa, una somma predeterminata a titolo di transazione risarcitoria, pari a 36 mensilità della retribuzione annua lorda, con criteri di calcolo anche delle componenti variabili (MBO e LTI). La società comunicava poi il mancato rinnovo della carica di amministratore delegato e il recesso dalla scrittura; il dirigente reagiva recedendo per giusta causa e chiedendo le somme pattuite. La corte d'appello riteneva illegittimo il recesso della società e riconosceva il diritto del dirigente all'importo convenzionale; tuttavia dichiarava inammissibile, perché nuova in appello, la domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., aggiungendo comunque che non ne ricorrevano i presupposti. La società ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 1384 c.c. per avere la corte escluso la riducibilità della penale come domanda nuova, mentre la riduzione poteva essere chiesta anche in appello o d'ufficio; 2) violazione dell'art. 1384 c.c. per avere escluso la riduzione in base alla ritenuta impossibilità di esecuzione parziale dell'obbligazione di stabilità; 3) violazione degli artt. 1384 e 2043 c.c. per avere valorizzato in modo improprio la diversa consistenza patrimoniale delle parti; 4) omessa motivazione e violazione delle regole dell'MBO 2013 per il riconoscimento del relativo premio; 5) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per la decisione sui bonus variabili MBO e LTI e la loro corresponsione nonostante la dedotta mancanza dei presupposti; 6) violazione dell'art. 2909 c.c. e della scrittura del 15 maggio 2012 per mancato rispetto del giudicato e per erronea quantificazione della media delle retribuzioni variabili. La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riduzione della penale e soprattutto la motivazione di merito della corte territoriale, che non aveva valutato correttamente l'interesse del creditore all'adempimento, l'incidenza temporale dell'inadempimento rispetto alla durata triennale del patto e la possibile manifesta eccessività della penale alla luce dei principi di correttezza e buona fede; ha invece rigettato il quarto motivo e dichiarato inammissibili il quinto e il sesto. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai primi tre motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della richiesta di riduzione della penale. Ha confermato invece il rigetto del quarto motivo e l'inammissibilità del quinto e del sesto. La Corte ha chiarito che la riduzione della clausola penale può essere chiesta anche per la prima volta in appello e può essere disposta d'ufficio, purché risultino allegati e provati gli elementi utili a valutarne la manifesta eccessività; soprattutto, il giudice deve considerare non solo l'interesse originario del creditore, ma anche quello concreto al momento dell'inadempimento, l'effettiva incidenza della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale e la comparazione con il danno ipoteticamente risarcibile in assenza della clausola. Sono stati ritenuti invece non decisivi, ai fini dell'art. 1384 c.c., il solo richiamo alla non frazionabilità dell'obbligazione di stabilità e la diversa capacità patrimoniale delle parti. Quanto agli ulteriori motivi, il riconoscimento del premio MBO 2013 è stato coperto da una statuizione implicita di rigetto; le censure sui sistemi incentivanti sono state in parte nuove e in parte dirette a ottenere una diversa interpretazione del contratto; la doglianza sul giudicato è stata respinta perché fondata su documenti non localizzati e su una ricostruzione non adeguatamente dimostrata.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
La domanda di riduzione della penale non è preclusa dal divieto di domande nuove in appello, potendo essere proposta per la prima volta o rilevata d'ufficio dal giudice, ove siano stati allegati e provati gli elementi rilevanti per la valutazione della manifesta eccessività.
art. 1384 c.c.
Il potere di riduzione equitativa della clausola penale va esercitato valutando l'interesse del creditore all'adempimento anche con riguardo al momento in cui l'inadempimento si verifica, alla concreta incidenza del mancato adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e alla comparazione con il danno ipoteticamente risarcibile senza clausola penale.
art. 2043 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per escludere che la maggiore capacità patrimoniale del debitore possa giustificare una penale incongrua; la Corte non fonda però la decisione su tale norma, ma conferma che la diversa consistenza patrimoniale delle parti non è criterio decisivo per negare la riduzione.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione apparente; non è ammesso proporre una mera lettura alternativa del testo contrattuale.
art. 2909 c.c.
La censura sul giudicato richiede la specifica allegazione e documentazione del provvedimento rilevante e della formazione del giudicato; in difetto la doglianza è inammissibile.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c. per affermare che i principi di solidarietà, correttezza e buona fede operano anche nella fase attuativa del rapporto e orientano la riduzione equitativa della penale.
art. 1175 c.c.
Costituisce parametro interpretativo e conformativo dell'istituto della riduzione della penale, imponendo valutazione del comportamento e dell'interesse delle parti nella fase esecutiva.
art. 1375 c.c.
La buona fede nell'esecuzione del contratto impone di valutare la manifesta eccessività della penale anche alla luce delle circostanze sopravvenute o emerse nella fase attuativa del rapporto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancata produzione/localizzazione del documento rilevante rende inammissibile la censura che vi si fonda.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la definizione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La domanda di riduzione della clausola penale può essere proposta anche per la prima volta in appello, e il giudice può ridurre la penale anche d'ufficio, purché risultino allegati e provati gli elementi necessari a valutare la manifesta eccessività della clausola.
- Nel giudizio ex art. 1384 c.c. il giudice deve valutare l'interesse del creditore non solo al momento della stipulazione, ma anche al momento dell'inadempimento o del ritardo, considerando l'effettiva incidenza della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale e sulle aspettative tutelate.
- La riduzione equitativa della penale non può essere negata con argomenti meramente astratti, come l'asserita non frazionabilità dell'obbligazione o la diversa capacità patrimoniale delle parti, se non è compiuta una reale comparazione tra penale pattuita, interesse concreto del creditore e danno ipoteticamente risarcibile.
- Il controllo di legittimità sull'interpretazione del contratto è limitato: il ricorrente deve indicare specifici canoni ermeneutici violati e spiegare in cosa il giudice di merito se ne sia discostato; è inammissibile la censura che si risolva nella semplice proposta di una lettura alternativa.
- Le censure su capi di domanda o motivi di appello non espressamente esaminati sono ammissibili solo se vi sia stata una vera omissione di decisione; una statuizione implicita di rigetto è sufficiente quando la soluzione adottata è incompatibile con la pretesa dedotta.
- Per denunciare la violazione del giudicato o fondare censure su atti e documenti del processo è necessario allegare e localizzare specificamente il materiale processuale rilevante; in mancanza la doglianza è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26449/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26458/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26459/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26460/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26462/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26463/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →