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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26458/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha sostituito la precedente definizione nel merito con la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che non doveva essere adottata alcuna pronuncia sulle spese, disponendo l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale dell'ordinanza n. 11236/2024. Dalla rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente il 24 gennaio 2024, con indicazione della compensazione delle spese e presa visione/accettazione della controparte limitatamente a tale profilo, risultava che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per rinuncia, senza pronuncia sulle spese. Nonostante ciò, per mero errore materiale, all'adunanza del 27 febbraio 2024 la causa era stata definita con decisione nel merito. La ricorrente ha quindi segnalato l'errore e entrambe le parti hanno chiesto la correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione

Massime di principio

  • Quando dagli atti risulta una rinuncia al ricorso validamente depositata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, non già deciso nel merito.
  • La correzione dell'errore materiale è lo strumento processuale per riallineare il dispositivo e la motivazione di un provvedimento al contenuto effettivo degli atti e alla corretta soluzione processuale dovuta.
  • Se la rinuncia al ricorso è accompagnata dall'accordo delle parti sulla compensazione delle spese, il giudice deve attenersi a tale assetto e non adottare una autonoma statuizione sulle spese, ove il testo applicabile lo escluda o ne imponga l'omissione nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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