Cassazione Civile, Ordinanza n. 26460/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal mancato esito positivo di una procedura di avviamento obbligatorio al lavoro presso un comune per la copertura di un posto di "collaboratore professionale (applicato amministrativo)" destinato ai servizi demografici, categoria B1. Il candidato, appartenente alle categorie protette, era primo in graduatoria. La commissione lo aveva convocato per una selezione di idoneità: secondo quanto riportato, la prova consisteva in un colloquio su nozioni di pubblico impiego e funzioni demografiche, con successiva prova pratica al PC sull’uso del software e dei mezzi telematici. All’esito del colloquio la commissione aveva espresso giudizio negativo, ritenendo insufficienti le risposte e non idonee le pregresse esperienze lavorative a consentire il collocamento utile negli uffici demografici; la prova pratica non era stata poi svolta. Il candidato ha chiesto l’assunzione e il risarcimento dei danni. In appello la domanda è stata respinta; con ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) omessa e insufficiente motivazione sulla legittimità dell’esclusione dall’avviamento obbligatorio senza valutazione dell’idoneità; (2) violazione delle norme su avviamento e selezione (artt. 16 e 27 l. 56/1987, d.P.R. 487/1994, dpcm richiamati e criteri della commissione) per avere la commissione omesso una prova pratica attinente alle mansioni; (3) violazione della disciplina sul diritto soggettivo all’assunzione del lavoratore avviato e sull’attività meramente certificativa degli uffici, sostenendo che l’ente non aveva provato il difetto di attitudini; (4) violazione delle norme sul risarcimento del danno, con richiamo alla perdita di chance, assumendo che, se la procedura fosse stata correttamente svolta, l’assunzione sarebbe stata conseguita con elevata probabilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha affermato che l’inserimento in graduatoria non basta da solo a far sorgere il diritto all’assunzione, perché esso matura solo dopo il positivo superamento della prova di idoneità; ha ritenuto legittima, nel caso concreto, la prova svolta in forma di colloquio, purché diretta a verificare l’idoneità concreta a svolgere le mansioni e non una comparazione tra candidati; ha escluso che la doglianza sul mancato svolgimento della prova pratica integrasse una violazione di legge, trattandosi di censura rivolta alla valutazione concreta compiuta dalla commissione. Il quarto motivo, relativo alla perdita di chance e al danno risarcibile, è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È evocato per il vizio di motivazione; la Corte rileva che il percorso argomentativo della sentenza impugnata esclude il vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le doglianze di violazione di legge relative alla disciplina dell’avviamento obbligatorio e della selezione di idoneità.
"Le amministrazioni ... effettuano le assunzioni ... sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ... che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego"
La selezione per l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tra gli iscritti avviati numericamente, ma richiede comunque la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti per l’accesso.
art. 27 d.P.R. n. 487 del 1994
"La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative"; "La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa"
La prova deve essere riferita alle mansioni del profilo e mirare solo ad accertare l’idoneità, senza comparazione fra candidati; la prova pratica può anche assumere forme diverse dal concreto svolgimento manuale delle mansioni.
art. 18, comma 2, l. n. 68 del 1999
È richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto soggettivo all’assunzione del lavoratore avviato, ma la Corte ribadisce che tale diritto sorge solo dopo il positivo superamento della prova di idoneità.
artt. 27 e 28 d.P.R. n. 487 del 1994
Sono invocati dal ricorrente a sostegno della natura non discrezionale della verifica di idoneità e dell’onere del datore di lavoro di giustificare il rifiuto.
art. 6 dpcm n. 392 del 1987
Richiamato nel terzo motivo tra le norme sulla procedura selettiva, senza autonoma specifica applicazione nel ragionamento decisorio.
art. 6 dpcm 27.12.1988
Richiamato nel secondo motivo per contestare la procedura seguita dalla commissione.
Sono evocati per fondare il risarcimento del danno, anche da perdita di chance, ma il motivo resta assorbito dopo il rigetto dei primi tre motivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Massime di principio
- Nelle procedure di avviamento obbligatorio al lavoro presso pubbliche amministrazioni, l’inserimento utile in graduatoria non determina da solo il diritto all’assunzione: il diritto soggettivo matura solo dopo il positivo superamento della prova di idoneità prevista dalla disciplina di settore.
- La prova di idoneità deve essere costruita con riferimento alle mansioni del profilo professionale indicato dall’amministrazione e deve accertare esclusivamente l’attitudine del candidato a svolgerle, senza alcuna valutazione comparativa tra aspiranti.
- La nozione di "prova pratica" non coincide necessariamente con un espletamento manuale o materiale delle mansioni: può essere realizzata anche tramite colloquio o prova scritta, purché il contenuto consenta di verificare la capacità concreta di operare nel contesto lavorativo richiesto e non la sola conoscenza astratta.
- La censura relativa al mancato svolgimento di una ulteriore prova pratica, quando investe la valutazione in concreto compiuta dalla commissione, non integra di per sé violazione di legge se la prova già svolta era idonea, per contenuto, ad accertare l’idoneità alle mansioni.
- Se viene meno il presupposto dell’illegittimità della procedura selettiva, resta assorbita la domanda risarcitoria fondata sulla perdita di chance di assunzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26449/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26458/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26459/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26462/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26463/2024 del 10/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26465/2024 del 10/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →