Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26459/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di assunzione di un candidato appartenente alle categorie protette, collocato utilmente in graduatoria per posti di coadiutore amministrativo, categoria B, da assegnare al Centro Unico Prenotazioni con mansioni di back e front office e contatto con il pubblico. Il candidato aveva chiesto la condanna dell'ente all'assunzione e al risarcimento del danno, sostenendo che la procedura di avviamento obbligatorio fosse stata illegittimamente gestita: secondo lui la commissione si sarebbe limitata a un colloquio senza svolgere una prova pratica o sperimentale, avrebbe effettuato valutazioni svincolate dalle mansioni da svolgere e non avrebbe rispettato la disciplina sull'avviamento dei lavoratori appartenenti a categorie protette. In cassazione ha dedotto: omessa e insufficiente motivazione sulla sua idoneità; violazione delle norme che regolano le selezioni tramite avviamento numerico e le prove di idoneità; violazione della disciplina sull'assunzione obbligatoria e sulla natura di diritto soggettivo all'assunzione; violazione delle norme sul danno, lamentando la mancata considerazione del danno da perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che l'utile collocazione in graduatoria non basta a far sorgere il diritto all'assunzione, essendo necessario il positivo superamento della prova di idoneità. Ha inoltre affermato che la prova pratica può consistere anche in un colloquio, purché sia finalizzata ad accertare l'idoneità concreta alle mansioni e non una valutazione comparativa o teorica; nel caso concreto il colloquio era diretto a verificare esperienze pregresse, attitudini e competenze informatiche necessarie per l'attività di sportello a contatto con l'utenza, e l'esito negativo rendeva superflua un'ulteriore prova manuale o sperimentale. Il quarto motivo, relativo al risarcimento da perdita di chance, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge relative alla disciplina dell'avviamento e della selezione; la Corte esclude che ricorrano violazioni delle norme invocate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ritiene insussistente il vizio dopo avere confermato il percorso argomentativo della sentenza impugnata

  • art. 16, comma 1, L. n. 56 del 1987

    le assunzioni tramite avviamento numerico avvengono mediante selezioni tra gli iscritti alle liste, secondo professionalità eventualmente richiesta e requisiti per l'accesso al pubblico impiego

  • art. 27, comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994

    la selezione consiste in prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative, determinate in relazione alle declaratorie di area/categoria o al profilo dell'amministrazione

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994

    la selezione deve accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni e non comporta valutazione comparativa

  • art. 18, comma 2, L. n. 68 del 1999

    è richiamato dal ricorrente quale base del diritto all'assunzione del lavoratore avviato; la Corte precisa che il diritto sorge solo dopo la positiva valutazione di idoneità

  • artt. 1, 12, 27 e 32 d.P.R. n. 487 del 1994

    sono richiamati dal ricorrente per contestare le modalità della selezione; la Corte li considera non violati alla luce della legittimità del colloquio attitudinale

  • art. 6 d.p.c.m. n. 392 del 1987

    norma invocata dal ricorrente a sostegno della necessità di una prova specifica; la Corte non accoglie la censura

  • art. 6 d.p.c.m. 27.12.1988

    norma invocata dal ricorrente a sostegno della necessità di una prova specifica; la Corte non accoglie la censura

  • artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

    invocati per il danno da perdita di chance; il motivo è assorbito perché il ricorso è integralmente rigettato nei motivi precedenti

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle assunzioni tramite avviamento numerico, l'utile collocazione in graduatoria non basta da sola a far sorgere il diritto soggettivo all'assunzione: il diritto matura solo dopo il positivo superamento della prova di idoneità.
  • La prova di idoneità può essere strutturata in forme diverse dal concreto svolgimento manuale delle mansioni; può essere anche un colloquio, purché sia effettivamente diretto a verificare la capacità concreta del candidato di svolgere le mansioni previste dal profilo.
  • La selezione non deve effettuare una comparazione tra candidati, ma esclusivamente accertare l'idoneità del lavoratore rispetto alle mansioni del posto da coprire.
  • La censura che investe in concreto la valutazione della commissione non integra violazione di legge se la modalità di verifica adottata è coerente con il modello normativo della prova pratica attitudinale.
  • Se la prova attitudinale ha esito negativo, l'amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori prove manuali o sperimentali quando ciò risulti superfluo rispetto all'accertamento già compiuto.
  • La domanda risarcitoria fondata sulla perdita di chance richiede allegazioni e prova specifiche sulla probabilità di conseguire l'assunzione; in difetto, la censura resta comunque assorbita se viene meno il fondamento dell'illegittimità della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.