Cassazione Civile, Ordinanza n. 26449/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 18 ottobre 2019, con effetto dal 20 ottobre 2019, a un lavoratore e ad altri dipendenti, in occasione dell'esternalizzazione dell'attività di trasporto pasti svolta presso un presidio ospedaliero mediante subappalto. La corte d'appello aveva confermato la qualificazione del recesso come licenziamento collettivo illegittimo, escludendo l'applicabilità della deroga di cui all'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, nonché della disciplina del CCNL invocata dalla società, e negando che potessero operare gli schemi della cessione d'azienda ex art. 2112 c.c. o della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo per errata allegazione del CCNL; 2) violazione dell'art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007 e della disciplina sui licenziamenti collettivi, per avere la corte negato l'operatività della deroga nei casi di subappalto con riassunzione dei lavoratori; 3) violazione delle norme del CCNL turismo pubblici esercizi sui cambi di gestione, oltre che dei criteri ermeneutici contrattuali; 4) violazione dell'art. 2112 c.c. e delle norme processuali, per non avere riconosciuto un trasferimento d'azienda/ramo e per la mancata ammissione delle prove; 5) violazione dell'art. 1406 c.c. per non avere configurato una cessione del contratto; 6) violazione dell'art. 18 St. lav. e censura sulla quantificazione della tutela risarcitoria. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto, ribadendo che la disciplina di favore sul cambio appalto si applica solo all'effettiva cessazione dell'appalto e non al diverso subappalto; che il subappalto, di per sé, non integra cessione d'azienda senza prova dell'autonomia e preesistenza organizzativa del ramo ceduto; che la cessione del contratto richiede il consenso del lavoratore e presuppone un rapporto ancora cedibile; e che la quantificazione dell'indennità era rimessa al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato il recesso come licenziamento collettivo illegittimo in un contesto di esternalizzazione in subappalto, escludendo l'applicazione della deroga sul cambio appalto, della disciplina contrattuale collettiva invocata e delle figure del trasferimento d'azienda e della cessione del contratto. Ha ritenuto corretta anche la determinazione della tutela risarcitoria, richiamando la disciplina dell'art. 5, comma 3, l. 223/1991 e il rinvio all'art. 18, comma 7, St. lav. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, ma ritenuto irrilevante perché il CCNL non era decisivo nel thema decidendum.
art. 414 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare il ricorso introduttivo; la Corte ha escluso che il preteso errore sul CCNL incidesse sull'ammissibilità o fondatezza della domanda.
art. 137 c.p.c.
Censurato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.
art. 7, comma 4-bis, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
La deroga alla disciplina dei licenziamenti collettivi si applica al cambio appalto con riassunzione nel medesimo appalto da parte del nuovo appaltatore; non si estende al subappalto, fattispecie diversa.
artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223
Richiamati in tema di licenziamenti collettivi; la Corte conferma che la mancata attivazione della procedura comporta l'applicazione della tutela prevista dalla legge.
artt. 222-235 CCNL turismo pubblici esercizi 8 febbraio 2018
La disciplina dei cambi di gestione è stata ritenuta riferita alla sola effettiva cessazione dell'appalto e non al subappalto.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in collegamento con l'interpretazione del CCNL; non è stato ritenuto decisivo.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio di interpretazione del CCNL, ma la Corte ha escluso che la clausola potesse estendersi al subappalto.
art. 2112 c.c.
La cessione d'azienda o di ramo richiede autonomia, preesistenza e organizzazione del ramo ceduto; il solo subappalto o la cessione di mezzi e di parte del personale non bastano.
art. 1406 c.c.
La cessione del contratto non era configurabile perché, alla data del licenziamento, il rapporto era cessato e comunque mancava il consenso del lavoratore ceduto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo sul trasferimento d'azienda e sull'istruttoria; la Corte ha ritenuto non decisive le prove richieste e ha valorizzato gli accertamenti di merito.
art. 132 c.p.c.
Invocato insieme alle altre norme processuali nel motivo sulla qualificazione della fattispecie; non ha condotto a cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul trasferimento d'azienda, senza esito favorevole.
art. 18, comma 7, L. 20 maggio 1970, n. 300
La Corte richiama il rinvio operato dalla disciplina sui licenziamenti collettivi illegittimi alla tutela prevista per il licenziamento individuale, come parametro della sanzione.
art. 5, comma 3, L. 23 luglio 1991, n. 223
Per il licenziamento collettivo illegittimo, in mancanza della procedura, si applica la tutela richiamata dall'art. 18, comma 7, St. lav., secondo il regime novellato.
art. 1, comma 46, L. 28 giugno 2012, n. 92
Richiamato quale fonte della novellazione della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti collettivi.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Menziоnato solo per il rito camerale e la riserva di motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato in tema di doppia conforme e limiti al vizio di omesso esame dei fatti.
Massime di principio
- La deroga alla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista per il cambio appalto è di stretta interpretazione: opera solo quando vi sia effettiva cessazione dell'appalto e subentro di un nuovo appaltatore nel medesimo rapporto con il committente, non quando l'impresa affidataria scelga di esternalizzare il servizio mediante subappalto.
- Il subappalto, di per sé, non equivale a trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda: per applicare l'art. 2112 c.c. occorre dimostrare il trasferimento di un'entità economica organizzata, autonoma e preesistente, non la sola cessione di mezzi o di una porzione esecutiva dell'attività.
- La cessione del contratto presuppone che il rapporto sia ancora in essere e che vi sia il consenso del contraente ceduto; non può configurarsi quando, alla data rilevante, il rapporto risulti già cessato.
- Nel licenziamento collettivo illegittimo per mancata attivazione della procedura di legge, la tutela sanzionatoria va individuata secondo il rinvio previsto dall'art. 5, comma 3, l. 223/1991 all'art. 18, comma 7, St. lav., nei limiti del regime applicabile.
- Le censure sulla quantificazione dell'indennità risarcitoria sono inammissibili se generiche o se non confrontate con l'accertamento di merito; la determinazione del quantum, entro i criteri legali, resta rimessa al giudice di merito.
- In sede di cassazione non è deducibile utilmente l'omessa valutazione di fatti decisivi se la critica non supera la soglia della 'doppia conforme' e non indica le divergenze tra la motivazione di primo e di secondo grado.
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