Cassazione Civile, Ordinanza n. 31959/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per la riscossione, a titolo definitivo ex art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, delle maggiori imposte conseguenti alla rettifica del valore dichiarato in atto di compravendita di un terreno edificabile. Il valore del bene era stato rideterminato dall'Ufficio da euro 55.000,00 a euro 173.448,00. La contribuente ha sostenuto di poter estendere a sé il giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso dall'acquirente/coobbligato, nel quale il valore del terreno era stato determinato in euro 67.500,00, invocando l'art. 1306 c.c. e deducendo che non fosse possibile attribuire valori diversi al medesimo negozio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 1306 c.c. per mancata estensione del giudicato favorevole del coobbligato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. e dei principi del giusto processo e della capacità contributiva, assumendo l'illegittimità di accertamenti di segno diverso su uno stesso rapporto tributario solidale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, in materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da altro coobbligato, ma tale facoltà è preclusa quando nei suoi confronti sia già intervenuto un giudicato sfavorevole passata in giudicato. Nel caso concreto, la contribuente non era rimasta inerme, ma aveva autonomamente impugnato l'avviso di rettifica ottenendo un rigetto definitivo; perciò quel giudicato negativo si è consolidato nei suoi confronti e impedisce di invocare l'esito favorevole ottenuto dall'acquirente. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza dei richiami ai principi costituzionali, perché il passaggio in giudicato della decisione spezza il collegamento con l'obbligazione originaria e rende intangibile la statuizione definitiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e presa d'atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La sentenza favorevole resa tra il creditore e uno dei condebitori in solido può essere opposta dagli altri condebitori, ma non quando nei confronti del singolo coobbligato sia già formato un giudicato sfavorevole definitivo.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, consolidando definitivamente l'accertamento nei confronti del soggetto che ha ottenuto una decisione sfavorevole passata in giudicato.
art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per indicare la riscossione a titolo definitivo delle somme dovute in base all'atto impositivo oggetto di impugnazione.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
È il riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti non pertinenti perché il giudicato definitivo rende non comparabili le posizioni come se fossero ancora parti di una medesima obbligazione tributaria.
Massime di principio
- In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può opporre il giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato solo se nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato definitivo sfavorevole sull'identica pretesa.
- L'autonoma impugnazione dell'atto impositivo non impedisce, di per sé, l'estensione del giudicato favorevole altrui; ciò che la preclude è la definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio instaurato dal medesimo contribuente.
- Il giudicato sostanziale, una volta formatosi, spezza il rapporto tra contribuente e fisco rispetto alla causa originaria e attribuisce stabilità e intangibilità all'accertamento compiuto nel singolo giudizio.
- I principi di capacità contributiva, uguaglianza e buon andamento non consentono di superare il giudicato interno alla posizione del singolo contribuente quando la sua pretesa sia stata già definitivamente respinta.
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