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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24213/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse. La lite nasceva dal fatto che l'Ufficio aveva determinato la base imponibile in via induttiva, applicando il criterio del triplo della media provinciale, perché l'attività non risultava collegata al totalizzatore nazionale e mancava una contabilità sistematica e conforme alle prescrizioni normative. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla regolarizzazione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 e sulla determinazione induttiva della base imponibile, sostenendo che la CTR avesse applicato illegittimamente il regime speciale del comma 644 della legge n. 190 del 2014, nonostante egli non fosse attivo alla data richiesta e non potesse aderire alla sanatoria; lamentava inoltre omessa o insufficiente motivazione e travisamento della documentazione contabile che, a suo dire, avrebbe dimostrato l'inapplicabilità della disciplina speciale. Con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, affermando che i contrasti giurisprudenziali e i rinvii pregiudiziali avrebbero imposto il riconoscimento della non punibilità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la disciplina della legge n. 190 del 2014 distingue tra soggetti che hanno aderito alla regolarizzazione e soggetti che non vi hanno aderito o ne sono decaduti, prevedendo per questi ultimi la determinazione dell'imposta su base forfetaria pari al triplo della media provinciale; ha quindi ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio al contribuente, che non aveva aderito alla procedura di emersione. Ha inoltre escluso che la documentazione prodotta fosse idonea a scalfire la ricostruzione induttiva dell'Ufficio, rilevando che in presenza di una base imponibile presuntiva spettava al contribuente fornire prova contraria. Quanto alla sanzione, ha osservato che la disposizione interpretativa del 2010 aveva già chiarito la soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite CTD, sicché nel periodo considerato non sussisteva più un'obiettiva incertezza normativa tale da integrare l'esimente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 66 del 2002

    richiede specifiche scritture/registrazioni e, in mancanza di contabilità sistematica o di collegamento al totalizzatore nazionale, consente il ricorso alla determinazione induttiva della base imponibile

  • art. 1, comma 643, L. n. 190 del 2014

    soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014

    disciplina la regolarizzazione fiscale dei soggetti attivi alla data indicata, che può perfezionarsi con il versamento dell'imposta unica ridotta di un terzo e senza sanzioni e interessi

  • art. 1, comma 644, lettera g), L. n. 190 del 2014

    triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta

    per i soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione o ne decadono, la base imponibile va determinata in via forfetaria sulla media provinciale moltiplicata per tre

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011

    l'Ufficio... determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti

    quando le scommesse non affluiscono al totalizzatore nazionale o vi è sottrazione di base imponibile, l'Ufficio può usare documenti reperiti o, in mancanza, procedere alla stima induttiva con la raccolta media provinciale e aliquota massima

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa non opera per il periodo successivo alla disposizione interpretativa del 2010 che ha chiarito la soggettività passiva

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1998

    norma richiamata quale base della sanzione irrogata dall'Ufficio

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    la Corte la considera, alla luce dell'interpretazione autentica del 2010, idonea ad ancorare la soggettività passiva anche ai gestori di attività direttamente correlate alle scommesse

  • art. 1, comma 66, lettera b), L. n. 220 del 2010

    disposizione interpretativa che ha chiarito il significato della disciplina previgente, sciogliendo l'incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite CTD

  • art. 1, comma 926, L. n. 208 del 2015

    richiamato come proroga dei termini, senza incidere sull'esito, a conferma della mancata adesione alla regolarizzazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la disciplina speciale di regolarizzazione distingue i soggetti che hanno aderito alla procedura da quelli che non vi hanno aderito o ne sono decaduti: per questi ultimi la base imponibile può essere determinata forfetariamente sul triplo della media provinciale.
  • Quando l'Amministrazione accerta scommesse non affluite al totalizzatore nazionale o contesta sottrazione di base imponibile, può utilizzare documentazione comunque reperita; in mancanza di prova documentale sufficiente, è legittimo il ricorso alla stima induttiva.
  • In presenza di una determinazione presuntiva della base imponibile, grava sul contribuente l'onere di fornire elementi contrari specifici e idonei a dimostrare un volume di giocate inferiore rispetto a quello accertato.
  • L'esimente per obiettiva incertezza normativa non è configurabile se, per il periodo oggetto di accertamento, una disposizione interpretativa autentica ha già chiarito il significato della disciplina e la soggettività passiva del rapporto tributario.
  • La prova dell'inapplicabilità della sanatoria o della disciplina speciale deve emergere in modo rigoroso dagli atti; la mera allegazione di documentazione contabile non basta se non supera la ricostruzione induttiva legittimamente operata dall'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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