Cassazione Civile, Ordinanza n. 16248/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto di accertare la prescrizione di crediti per contributi previdenziali già iscritti a ruolo e oggetto di avvisi di addebito che assumeva non validamente notificati. In particolare deduceva, con quattro motivi di ricorso, che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la notifica degli avvisi di addebito benché mancasse la raccomandata informativa prevista in caso di assenza temporanea del destinatario; inoltre lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, che i giudici di merito avevano ritenuto interrotta da domande di rateazione dei crediti. Nel giudizio di legittimità emergeva tuttavia che la parte aveva appreso dei carichi tramite estratto di ruolo e aveva fatto valere l'illegittimità della notifica per contestare la pretesa contributiva, senza però dimostrare, nei modi e nei tempi richiesti, uno specifico interesse ad agire alla luce della disciplina sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo non notificato o invalidamente notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi pendenti aventi ad oggetto ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati, l'interesse ad agire deve essere specificamente dimostrato e può essere ricollegato ai pregiudizi indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Poiché nel caso concreto la ricorrente non aveva provato tale interesse nei modi richiesti e, peraltro, l'iscrizione ipotecaria che avrebbe consentito di conoscere i carichi risultava già cancellata, il gravame è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha compensato le spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n. 215/2021)
la norma specifica e concretizza l'interesse ad agire nelle controversie su ruolo e cartella non notificati o invalidamente notificati, individuando i pregiudizi rilevanti per la legittimazione all'azione; si applica anche ai giudizi pendenti
ha introdotto la disciplina sull'interesse ad agire in materia di riscossione mediante ruolo
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
è richiamato come uno dei casi in cui dall'iscrizione a ruolo può derivare un pregiudizio rilevante ai fini dell'interesse ad agire
art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973
è richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, connessa alle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione
nel giudizio di cassazione la prova dell'interesse ad agire nei processi pendenti può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti da tale norma
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
regola il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nel procedimento di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
viene menzionato in relazione alla memoria con cui la ricorrente aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto ruoli, cartelle o avvisi di addebito non notificati o invalidamente notificati, l'interesse ad agire non si presume ma deve essere specificamente allegato e provato dalla parte che agisce.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, si applica anche ai processi pendenti e delimita in modo concreto i pregiudizi idonei a fondare l'interesse ad agire.
- Se la parte non dimostra nei termini processuali prescritti il pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, il ricorso è inammissibile per difetto della condizione dell'azione.
- La semplice deduzione dell'irregolarità della notifica o della prescrizione del credito non basta, ove manchi la prova dello specifico interesse concreto a ottenere una pronuncia immediata sull'atto impugnato.
- In cassazione, la dimostrazione dell'interesse ad agire nei giudizi pendenti può essere fornita soltanto mediante gli strumenti processuali ammessi e nei limiti temporali indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
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