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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28916/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, contestando la dichiarazione di un imponibile superiore a 5.405.772 euro come assoggettato a regime di esigibilità differita dell'IVA senza che ne ricorressero i presupposti. Con l'atto erano recuperate imposte dirette e IVA, oltre a sanzioni per infedele dichiarazione e infedele fatturazione, quantificate applicando il cumulo giuridico. In primo grado la ripresa fiscale era stata confermata, mentre le sanzioni erano state rideterminate escludendo la violazione di falsa fatturazione. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato l'impugnazione dell'Ufficio inammissibile. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 36 e 53 d.lgs. 546/1992 e nullità della decisione per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il gravame fosse specifico e riproponesse puntualmente le censure sulla legittimità del calcolo sanzionatorio; 2) violazione degli artt. 6, comma 1, d.lgs. 471/1997 e 21 d.P.R. 633/1972, assumendo che, pur essendo stata accertata l'insussistenza dei presupposti dell'esigibilità differita, la fatturazione doveva comunque ritenersi infedele perché le fatture erano state emesse/registrate come a esigibilità differita in modo non conforme ai fatti economici rappresentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello apparente e quindi cassando la decisione impugnata. Ha osservato che il giudice di secondo grado si era limitato ad affermazioni apodittiche, senza una disamina effettiva dei motivi di gravame e delle argomentazioni dell'Ufficio, così impedendo il controllo sulla correttezza logico-giuridica della decisione. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per il riesame dell'appello dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992 quale parametro della censura sulla motivazione e sulla specificità del gravame nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte di cassazione rileva che il giudice di merito non ha adeguatamente spiegato perché il gravame sarebbe stato aspecifico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato come norma processuale per denunciare un error in procedendo e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato nella censura subordinata relativa alla configurabilità dell'infedeltà della fatturazione e al relativo trattamento sanzionatorio.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma sulla fatturazione IVA, rispetto alla quale l'Ufficio sosteneva l'infedeltà delle fatture emesse come a esigibilità differita.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione, che la sentenza impugnata non raggiungeva.

Massime di principio

  • La sentenza di appello è affetta da motivazione apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche o alla mera adesione alla decisione di primo grado, senza indicare gli elementi decisivi del convincimento né sviluppare un percorso logico-giuridico controllabile.
  • In sede di gravame, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello mostra di avere esaminato e disatteso i motivi di impugnazione, rendendo possibile il controllo tramite la lettura coordinata delle due decisioni; è invece nulla se manca qualsiasi effettiva valutazione delle doglianze proposte.
  • Nel processo tributario, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede una verifica effettiva del contenuto dei motivi; non è sufficiente una formula conclusiva non sorretta dall'esame dell'atto di gravame.
  • Quando il giudice riconosce che una violazione sussiste solo in parte o sotto un profilo diverso da quello sanzionato, deve spiegare in modo puntuale se e perché residui o meno una distinta fattispecie sanzionatoria, non potendo limitarsi a distinguere in astratto tra infedele dichiarazione e infedele fatturazione.
  • La motivazione, per superare il sindacato di legittimità, deve consentire il controllo dell'iter decisorio e non può arrestarsi a una petizione di principio priva di effettiva disamina delle allegazioni e delle contestazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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