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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19231/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato nove avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, i redditi dichiarati per gli anni 2006, 2007 e 2008, ritenendoli incompatibili con il tenore di vita desumibile dal possesso di immobili, autoveicoli, pagamento di premi assicurativi e rate di mutuo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi: 1) nullità/inesistenza degli avvisi per difetto di sottoscrizione da parte del direttore dell'ufficio e firma di funzionario privo di delega, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015; 2) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibili nuove eccezioni in appello; 3) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per erronea applicazione del redditometro e per asserita insufficienza degli elementi presuntivi, invocando l'onere probatorio dell'Ufficio e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria; 4) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la CTR considerato che i beni-indice non erano di proprietà del contribuente ma solo nella sua temporanea o parziale disponibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della sottoscrizione dell'atto era nuova e non risultava specificamente riportata o localizzata nel ricorso, in violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 e del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, non essendo stati indicati, riprodotti e localizzati gli atti su cui si fondava. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile oltre che infondato: la Corte ha ribadito che l'accertamento sintetico ex art. 38 consente di fondarsi su elementi certi e parametri tabellari, e che il contribuente può vincerlo solo dimostrando documentalmente che la maggiore capacità di spesa deriva da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, con prova anche della entità e della durata del possesso di tali redditi. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto non assolto tale onere probatorio dal contribuente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava solo la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha richiamato il nuovo perimetro del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Dopo il rigetto, il contribuente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi e di parametri induttivi, quando il reddito accertabile si discosti di almeno un quarto da quello dichiarato; il contribuente può fornire prova contraria solo con idonea documentazione relativa a redditi esenti o soggetti a ritenuta e alla loro durata di possesso.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Preclude in appello la proposizione di nuove eccezioni e nuovi motivi, sicché la questione sollevata per la prima volta nel secondo grado è inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione e, se necessario, trascrizione o localizzazione degli atti e dei motivi rilevanti per consentire il controllo sulla novità della questione e sulla fondatezza della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di superare carenze di specificità o questioni nuove non dedotte nei gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o l'insufficienza della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro nei casi di motivazione mancante o meramente apparente, che possono integrare nullità della sentenza.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di capacità contributiva, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico dei redditi ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 l'Ufficio può fondarsi su elementi di capacità di spesa certi e su parametri presuntivi predeterminati; il contribuente che intenda superare la presunzione deve offrire prova documentale specifica della provenienza delle somme da redditi esenti o soggetti a ritenuta, non bastando la mera allegazione della disponibilità di ulteriori entrate.
  • La prova contraria nel redditometro richiede documentazione idonea non solo dell'esistenza di redditi non imponibili, ma anche della loro entità e della durata del possesso, così da dimostrare la concreta riferibilità di quelle risorse alle spese contestate.
  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando introduca una questione nuova non dedotta nei gradi di merito o non sia autosufficientemente riprodotta nel ricorso con l'indicazione degli atti rilevanti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito utilizzare tale motivo per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per dolersi della sola insufficienza della motivazione.
  • La nullità per difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, ove prospettata per la prima volta in appello o in cassazione senza adeguata allegazione degli atti processuali, incontra il limite della novità della questione e del requisito di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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