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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29718/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento per ottenere la revoca di due pagamenti, complessivamente pari a euro 58.104,60, eseguiti dalla società poi fallita nei sei mesi anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza in favore della creditrice. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile l'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso; la corte d'appello ha escluso tale esenzione ma ha comunque rigettato la domanda perché non risultava provata la conoscenza, da parte della creditrice, dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova della scientia decoctionis nonostante plurimi indizi presuntivi (notizie di stampa nazionali e locali, bilancio 2007, agitazioni sindacali, scioperi, chiusure di impianti, iniziative giudiziarie di altri creditori, revoca di affidamenti bancari, rapporti commerciali abituali e pagamenti irregolari); con il terzo ha censurato la mancata ammissione e valutazione della prova per interrogatorio formale e per testimoni articolata nei gradi di merito. La corte territoriale aveva ritenuto che gli indizi non fossero sufficienti a dimostrare una conoscenza effettiva e non meramente potenziale dell'insolvenza da parte della creditrice, anche perché mancavano anomalie specifiche nel rapporto commerciale e le notizie di stampa descrivevano una crisi grave ma non una decozione irreversibile percepibile da un operatore economico non qualificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Ha ribadito che la valutazione delle prove e delle presunzioni spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, denunciato con specificità, oppure della macroscopica falsa applicazione delle regole presuntive. Nel caso concreto la corte d'appello aveva motivato in modo non apparente, non contraddittorio e plausibile, escludendo la prova della conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza da parte della creditrice; pertanto la domanda revocatoria non poteva essere accolta. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    è la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    richiama l'esenzione per gli atti compiuti nei termini d'uso, poi esclusa dalla corte d'appello

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione probatoria e l'omessa ammissione della prova; la Corte osserva che la doglianza, nella sostanza, tende a una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 2727 c.c.

    consente la prova per presunzioni semplici della scientia decoctionis

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la falsa applicazione è configurabile solo in caso di macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il controllo di legittimità può riguardare la falsa applicazione delle norme sostanziali, ma non la mera diversa valutazione del fatto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla semplice critica dell'apprezzamento delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e dei fatti posti a base del vizio di omesso esame

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del vizio dedotto

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni dell'apprezzamento dei fatti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    richiamato nuovamente per affermare che, esclusa la conoscenza dell'insolvenza, la revoca non può essere accolta

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti anteriori al fallimento, la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e devono condurre a ritenere che il terzo, secondo normale prudenza e avvedutezza, non potesse non percepire i sintomi della decozione.
  • La conoscenza rilevante ai fini della revocatoria fallimentare deve essere effettiva e non meramente potenziale; non basta che il terzo avrebbe potuto conoscere la crisi del debitore, occorrendo che gli elementi concreti dimostrino la percezione dell'insolvenza in atto.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti: la censura è ammissibile solo se si deduce specificamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure una macroscopica falsa applicazione delle regole sulle presunzioni.
  • La critica alla valutazione presuntiva del giudice di merito è sindacabile solo quando questi abbia applicato erroneamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre un diverso e più favorevole ragionamento inferenziale basato sugli stessi elementi di fatto.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando, pur sintetica, dia conto in modo non apparente e non contraddittorio delle ragioni per cui gli elementi dedotti non sono idonei a provare il fatto costitutivo della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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