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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03586/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Due avvocati avevano agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere dalla loro assistita il pagamento di compensi, spese e onorari relativi a una procedura di mediazione svolta nell'ambito di una più ampia controversia risarcitoria contro una compagnia assicurativa. Il giudice di merito aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la cliente a pagare le spese e indennità di mediazione e una somma a titolo di onorari per l'attività svolta in mediazione. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del provvedimento perché la decisione era stata resa dal giudice monocratico e non dal collegio, in violazione del rito previsto per le controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati; 2) violazione delle norme sul compenso professionale e sul contratto con il cliente, assumendo che quanto già corrisposto direttamente dalla compagnia assicurativa agli avvocati fosse satisfattivo anche nei confronti della cliente, in assenza di diverso accordo scritto; 3) ulteriore violazione dei criteri di liquidazione dei compensi, sostenendo che le somme già percepite dagli avvocati fossero comunque sufficienti a coprire quanto dovuto; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla debenza delle indennità di mediazione, che la ricorrente riteneva già ricomprese nelle somme pagate e rimborsate dalla compagnia assicurativa; 5) difetto di motivazione e violazione dei parametri tariffari, per mancata indicazione dei criteri utilizzati nella liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la decisione di merito perché, nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati soggette al rito previsto dal d.lgs. n. 150 del 2011, la causa deve essere trattata e decisa dal tribunale in composizione collegiale, potendo essere delegata al singolo giudice soltanto l'istruttoria. Nel caso concreto, invece, il giudice delegato all'istruttoria aveva deciso la causa da solo, con conseguente nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 50-quater e 158 c.p.c. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri quattro motivi. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione collegiale, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È il rito azionato dai professionisti per la domanda di pagamento dei compensi.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    Consente la delega dell'istruttoria a un componente del collegio nei procedimenti soggetti al rito speciale.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    Per le controversie sulla liquidazione degli onorari degli avvocati stabilisce la trattazione e decisione da parte del tribunale in composizione collegiale, con possibile delega solo per l'istruttoria.

  • art. 50-quater c.p.c.

    La violazione della composizione del giudice integra una causa autonoma di nullità della decisione.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 50-quater c.p.c. per sanzionare la nullità derivante dalla decisione resa da giudice non legittimato a decidere da solo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nei motivi assorbiti per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nei motivi assorbiti per contestare l'adeguatezza della motivazione del provvedimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti per la denuncia di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti quale parametro della motivazione della decisione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla validità dell'accordo o del titolo del compenso.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti per la disciplina del compenso professionale.

  • art. 13, comma 2, l. n. 247/2012

    Richiamato nei motivi assorbiti per la regolazione del compenso dell'avvocato.

  • art. 20, comma 1, d.m. n. 55/2014

    Richiamato nei motivi assorbiti sui criteri di liquidazione del compenso professionale.

  • art. 1-bis, d.m. n. 55/2014

    Richiamato nei motivi assorbiti sui criteri di liquidazione del compenso professionale.

  • art. 4, commi 2 e 6, d.m. n. 55/2014

    Richiamato nei motivi assorbiti per contestare la correttezza della liquidazione parametrica delle spettanze professionali.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati soggette al d.lgs. n. 150/2011, la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale; la delega al singolo giudice può riguardare solo gli adempimenti istruttori e non la decisione finale.
  • Se la causa è decisa da un giudice monocratico in luogo del collegio previsto dalla legge, la decisione è nulla per vizio della composizione del giudice e la nullità si converte in motivo di impugnazione.
  • Quando viene accolto un motivo che determina la cassazione per nullità processuale della decisione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione, non essendo giudice del merito, non può decidere nel merito una controversia che richieda nuova valutazione da parte del giudice competente; deve quindi cassare con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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