Cassazione Civile, Ordinanza n. 03575/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associati)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da alcuni iscritti di un'associazione non riconosciuta, del regolamento pubblicato nel dicembre 2014 e della successiva delibera/consultazione in rete del 2016 che ne modificava contenuti e disciplina interna. Gli attori avevano chiesto di accertare la nullità, l'inesistenza giuridica o l'annullabilità della votazione svolta tra settembre e ottobre 2016 e del regolamento che disciplinava modalità di voto online, convocazione, quorum, organi interni, disciplina disciplinare ed espulsione, sostenendo, tra l'altro: mancata approvazione assembleare del regolamento 2014, violazione delle norme codicistiche sulle associazioni, irregolarità dei quorum, indeterminatezza dell'oggetto votato, violazioni del diritto di partecipazione e convocazione, illegittimità di alcune clausole disciplinari e dell'assetto degli organi. In appello, la Corte territoriale ha accolto le domande, valorizzando in particolare la posizione di uno degli associati cui era stato disabilitato l'account senza un valido provvedimento di esclusione, con conseguente illegittimità della deliberazione del 2016 anche per la mancata partecipazione di un avente diritto, e ritenendo inoltre che il regolamento del 2014, pur pubblicato online, avesse modificato regole associative fondamentali senza la necessaria approvazione assembleare ex art. 21, comma 2, c.c. L'associazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ultrapetizione per avere la Corte d'appello incluso nel thema decidendum l'esclusione del singolo associato; violazione del principio tempus regit actum nell'applicare una disciplina regolamentare sopravvenuta; vizio motivazionale sulla conseguenza invalidante derivante dalla mancata convocazione; ultrapetizione per avere ritenuto impugnato anche il regolamento del 2014; errata esclusione dell'accettazione tacita o per facta concludentia del regolamento da parte degli associati e motivazione apparente. I controricorrenti hanno eccepito anche un difetto di procura, sostenendo la mancanza di poteri rappresentativi di chi aveva conferito il mandato, eccezione disattesa dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha escluso il difetto di procura, osservando che la contestazione dei poteri rappresentativi era nuova e comunque non dimostrata; ha confermato che la Corte d'appello non aveva ecceduto il petitum, poiché l'interpretazione dell'atto introduttivo consentiva di ricomprendere nel giudizio anche la legittimità del regolamento del 2014 e della modifica del 2016; ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla mancata valida esclusione dell'associato cui era stato disabilitato l'account, con conseguente invalidità della deliberazione del 2016 per assenza di un avente diritto; ha escluso che la disciplina del 2014 potesse ritenersi accettata per mera inerzia o facta concludentia; ha infine confermato che, per le associazioni non riconosciute, le modifiche alle regole associative fondamentali richiedono la condivisione degli associati secondo le regole ordinarie dell'art. 21, comma 2, c.c., in assenza di diversa disciplina statutaria. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato per sostenere e per escludere il vizio di ultrapetizione, mediante verifica del perimetro del petitum e della causa petendi.
invocato come norma sul chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che l'interpretazione della domanda è compito del giudice di merito e non integra ultrapetizione se la questione è ricompresa nel thema decidendum.
richiamato nel motivo sul tempus regit actum, ma la censura è stata ritenuta non cogliere la ratio decidendi.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione, escluso perché la motivazione d'appello è stata ritenuta effettiva e non apparente.
richiamato in relazione alla motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
richiamato nel quinto motivo per contestare l'accettazione del regolamento; la Corte nega che la mera inerzia valga quale accettazione tacita delle modifiche associative fondamentali.
richiamato dagli attori per la convocazione dell'assemblea nelle associazioni; la Corte valorizza il ruolo dell'assemblea nel sistema associativo.
ritenuto applicabile, in mancanza di disciplina statutaria specifica, come regola ordinaria per l'approvazione/modifica delle regole associative fondamentali nelle associazioni non riconosciute.
richiamato in tema di impugnazione delle delibere assembleari.
ritenuto applicabile anche alle associazioni non riconosciute per l'esclusione dell'associato, che può avvenire solo per gravi motivi secondo lo statuto; nel caso concreto, non vi era stato un valido provvedimento di esclusione.
base normativa dell'assetto interno delle associazioni non riconosciute, regolato anzitutto dagli accordi degli associati e, in difetto, dalle norme compatibili delle associazioni riconosciute.
menzionato in relazione alla mancata rilevazione del difetto di rappresentanza; la Corte non vi ravvisa un vizio rilevante.
richiamato per la procura speciale al ricorso per cassazione.
norma sul ricorso per cassazione richiamata nei vari motivi (nn. 3 e 4).
richiamato solo come precedente invocato dalle parti, ritenuto non pertinente perché riferito alle società di capitali.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, l'autonomia negoziale degli associati regola l'ordinamento interno, ma in mancanza di una disciplina specifica sul procedimento di modifica delle regole associative fondamentali si applicano le norme codicistiche compatibili, in particolare quelle che impongono il ricorso alla volontà assembleare secondo le regole ordinarie dell'art. 21, comma 2, c.c.
- La semplice pubblicazione online di un regolamento che incida su organi, funzionamento e diritti dei soci non equivale, di per sé, a una valida approvazione assembleare né a un'accettazione tacita da parte degli associati; l'adesione per facta concludentia richiede comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di contestare l'atto.
- Nelle associazioni non riconosciute, l'esclusione dell'associato deve essere ricondotta a un valido provvedimento conforme alla disciplina statutaria e codicistica applicabile; la mera disattivazione materiale di un account o di un accesso telematico, se non accompagnata da un provvedimento sanzionatorio o di cessazione del rapporto associativo, non prova l'intervenuta perdita della qualità di socio.
- L'omessa partecipazione di un avente diritto alla deliberazione assembleare può determinare l'invalidità della delibera quando incide sulla legittimazione stessa del procedimento deliberativo, specie se la mancata partecipazione dipende dall'illegittima esclusione del socio.
- In sede di legittimità, la deduzione di ultrapetizione non può essere usata per contestare semplicemente l'interpretazione del contenuto della domanda data dal giudice di merito: occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente pronunciato su una domanda estranea al thema decidendum.
- La contestazione dei poteri rappresentativi di chi ha conferito la procura all'avvocato richiede allegazioni e prova adeguate; se la questione introduce accertamenti fattuali nuovi non risultanti dalla sentenza impugnata, essa non è scrutinabile in cassazione.
- Le censure di vizio motivazionale sono infondate quando la sentenza di merito espone una ratio decidendi coerente e logicamente comprensibile, anche se non condivisa dalla parte ricorrente.
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