Cassazione Civile, Ordinanza n. 03573/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, termine applicabile in mancanza di notificazione della sentenza stessa. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché il resistente non si era costituito. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorre per cassazione contro la decisione del tribunale che aveva respinto il suo appello e confermato la declaratoria di non debenza, in capo al condominio, di somme richieste con fattura per conguagli relativi a "partite pregresse". La lite era nata dalla pretesa della società di recuperare maggiori importi tariffari connessi al nuovo metodo tariffario e ai conguagli annuali, mentre i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo, nel rapporto dedotto in giudizio, il recupero del deficit pregresso per contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico; la Corte si arresta però alla verifica del termine di impugnazione, rilevando che la sentenza di appello non era notificata, era stata pubblicata il 24 giugno 2021 e il ricorso era stato notificato il 26 gennaio 2022, quindi oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., anche considerando la sospensione feriale.
Norme richiamate
art. 327, comma 1, c.p.c.
In assenza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla sua pubblicazione; decorso tale termine il ricorso è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale disposizione nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi di questo comma.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della decisione; il superamento di tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel computo del termine lungo di impugnazione va considerata anche l'eventuale sospensione feriale dei termini, ma ciò non consente di superare il limite temporale massimo previsto dall'art. 327 c.p.c.
- Se il ricorso è inammissibile e la parte vittoriosa non si costituisce, non si provvede sulle spese processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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