Cassazione Civile, Ordinanza n. 03569/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale in cui, a seguito della morte di una donna, i congiunti agivano per il risarcimento dei danni nei confronti del conducente del veicolo e dell’assicuratore del mezzo. Nel corso di quel giudizio, l’avvocato che aveva assistito alcuni dei danneggiati intervenne poi per far valere il proprio diritto alla distrazione delle spese o comunque al pagamento delle competenze professionali. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sulle domande risarcitorie per intervenuta transazione, compensò le spese tra le parti e respinse la domanda dell’avvocato, ritenendola inammissibile e infondata anche perché il professionista aveva già ottenuto pagamento delle proprie spettanze in altro procedimento e non aveva più interesse alla distrazione. Lo condannò inoltre alle spese e per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. L’appello fu dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. Il ricorrente in Cassazione dedusse tre motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. perché l’atto di appello sarebbe stato sufficientemente specifico; violazione degli artt. 112, 91 e 96 c.p.c. per la condanna alle spese e alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.; violazione dell’art. 345 c.p.c. perché la domanda di pagamento delle competenze sarebbe stata già proposta in primo grado e non per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello era effettivamente generico e non specificamente diretto contro le autonome rationes decidendi del primo giudice, fondate sia sull’intervenuta transazione sia sulla sopravvenuta carenza di interesse alla distrazione. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che la decisione impugnata aveva correttamente valorizzato la tardività e genericità delle censure sull’art. 96, comma 3, c.p.c., e ha ribadito che tale condanna può essere pronunciata anche d’ufficio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico dove la domanda di pagamento delle competenze fosse stata proposta nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, nel merito, la pretesa risultava comunque già soddisfatta in forza di un precedente provvedimento del Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’atto di appello deve contenere censure specifiche e intelligibili contro la sentenza impugnata; un’esposizione generica o meramente giustapposta delle doglianze non è sufficiente.
In appello non possono essere proposte domande nuove; la parte che invochi una domanda già formulata in primo grado deve indicarne in modo specifico la relativa sede processuale.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte, ma la censura deve colpire la concreta ratio decidendi della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza secondo il criterio ordinario applicato dal giudice di merito e confermato in sede di legittimità.
La condanna per responsabilità aggravata può essere pronunciata anche d’ufficio, senza necessità di specifica domanda di parte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con localizzazione precisa delle deduzioni processuali rilevanti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile quando non contesta in modo specifico tutte le autonome ragioni poste a base della decisione di primo grado, ma si limita a censure generiche o disorganiche.
- Nel ricorso per cassazione la parte deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando con precisione dove le questioni siano state dedotte nel merito; il richiamo generico agli atti non basta.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere adottata anche d’ufficio dal giudice, senza istanza di parte.
- La domanda nuova è vietata in appello: se una pretesa viene considerata nuova, la parte che contesta tale statuizione deve dimostrare puntualmente la precedente proposizione in primo grado.
- Quando il creditore abbia già conseguito il pagamento delle proprie competenze in altro procedimento, può venir meno l’interesse alla distrazione delle spese nel giudizio principale.
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