Cassazione Civile, Ordinanza n. 03571/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Il ricorrente aveva agito contro due soggetti che avevano operato, rispettivamente, come direttore di filiale e cassiera di un istituto di credito, deducendo che, nell'ambito di un'operazione di mutuo agrario, un modulo firmato in bianco fosse stato abusivamente compilato e retrodatato con indicazioni difformi rispetto agli accordi, e che fosse stata resa una testimonianza non veritiera sulla disponibilità dei fondi. La domanda risarcitoria era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello, con affermazione della prescrizione quinquennale del diritto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre censure: 1) illegittimità costituzionale delle norme sul giudice ausiliario e conseguente nullità del collegio per vizio di costituzione del giudice; 2) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sulla prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere non dalla sola consapevolezza dell'illecito, ma dal momento in cui il danno era effettivamente venuto a esistenza, e quindi non prima del giudicato di rigetto della precedente azione contro la banca; 3) motivazione contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto insieme proponibile il giudizio risarcitorio e, al tempo stesso, consigliato una sospensione per pregiudizialità rispetto al processo promosso contro l'istituto di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta successivamente sulle norme sulla magistratura onoraria, ma solo nei limiti e con l'efficacia indicati dalla Corte costituzionale, senza che ciò incidesse sulla validità del collegio nel caso concreto. Ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che, in tema di responsabilità aquiliana, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno e dalla consapevolezza della sua riferibilità causale, e che nel caso concreto il pregiudizio era già sorto con l'inutilizzabilità dei fondi e, per uno dei convenuti, al più tardi con la sentenza di primo grado del 2004. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che non vi era una vera contraddizione logica nella motivazione della Corte territoriale e che, comunque, la decisione d'appello era sorretta anche da una ratio autonoma non specificamente censurata, relativa alla possibilità di interruzione stragiudiziale della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, in solido attivo, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 69-72 d.l. n. 69 del 2013 conv. in L. n. 98 del 2013
«l'illegittimità costituzionale ... solo nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria»
La disciplina sulla magistratura onoraria non determina, nel caso concreto, la nullità del collegio; l'eventuale incostituzionalità opera nei limiti temporali indicati dalla Corte costituzionale.
La dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è esclusa perché il motivo di incostituzionalità è infondato nel caso concreto.
Richiamato come norma base della responsabilità aquiliana oggetto di censura, ma non ritenuto violato dalla Corte territoriale.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è quinquennale e decorre dalla prima manifestazione del danno, secondo il tipo di illecito considerato.
La prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danno si manifesta e diventa percepibile come conseguenza causalmente riferibile alla condotta.
La motivazione non è stata ritenuta contraddittoria; la Corte territoriale ha fornito una ratio autonoma ulteriore, non specificamente censurata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno, e non dal solo momento in cui la parte acquisisce piena consapevolezza dell'illiceità in astratto, purché il pregiudizio sia già concretamente apprezzabile e causalmente riferibile alla condotta.
- Quando l'illecito è istantaneo con effetti permanenti, il termine prescrizionale inizia con la prima manifestazione del danno; quando invece la condotta dannosa si protrae nel tempo, la prescrizione matura in relazione ai singoli episodi o si rinnova fino alla cessazione della condotta.
- La censura di contraddittorietà della motivazione è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; la mancata contestazione di una ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende il motivo privo di decisività.
- La dedotta illegittimità costituzionale di una composizione del collegio giudicante non produce effetti espansivi automatici sul giudizio di legittimità se la Corte costituzionale ha circoscritto la declaratoria nei limiti e nei tempi espressamente indicati.
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