Cassazione Civile, Ordinanza n. 03572/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio la società emittente/gestore del servizio postale chiedendo, a titolo risarcitorio o comunque sulla base della disciplina degli assegni postali, la condanna al pagamento dell'importo di un assegno postale rimasto impagato per mancanza di provvista, nonché della penale prevista dalla legge speciale e delle spese di protesto. La domanda era fondata sulla dedotta negligenza della società nella apertura, gestione e chiusura del conto, nella identificazione del titolare, nella tempestiva iscrizione del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria, nel rilascio di ulteriori moduli di assegni e nelle comunicazioni dovute. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità per il valore dell'assegno, ritenendo che la fonte del danno fosse l'emissione del titolo senza provvista e non la condotta del trattario, ma aveva riconosciuto il rimborso delle spese di protesto, ravvisando una violazione della diligenza professionale per la mancata chiusura tempestiva del conto. La società ricorrente ha impugnato deducendo, in sintesi, che: i controlli documentali erano irrilevanti o comunque corretti; non era dimostrato il rilascio di carnet nel periodo di revoca; il protesto è un atto dovuto e le relative spese non possono costituire danno; non esiste un obbligo di chiusura immediata del conto dopo i protesti; inoltre ha censurato la regolazione delle spese. Il resistente ha proposto ricorso incidentale sostenendo invece che la società avrebbe dovuto rispondere in solido anche dell'importo dell'assegno per ulteriori violazioni degli obblighi connessi alla disciplina degli assegni e alle sanzioni interdittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale relativo alle spese di lite, ritenendo esistente una soccombenza reciproca perché la domanda introduttiva comprendeva più capi e non solo il rimborso delle spese di protesto. Accogliendo tale motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha compensato integralmente le spese processuali dell'intero giudizio. È stato inoltre evidenziato che le censure incidentali sull'asserita responsabilità solidale della società erano in parte inammissibili e in parte infondate, mentre la doglianza principale sul merito della responsabilità per l'importo dell'assegno non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della Corte territoriale.
Norme richiamate
richiamato come base della diligenza professionale dell'intermediario e della fonte del rapporto obbligatorio dedotto dal danneggiato
richiamato nella disciplina degli assegni emessi senza provvista e dei relativi effetti
richiamato per la possibile responsabilità del trattario in caso di rilascio di moduli nel periodo di revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni
art. 3, comma 2, L. n. 386 del 1990
richiamato per la penale richiesta in relazione all'assegno impagato
artt. 10-bis e 10-ter, L. n. 386 del 1990
richiamati in relazione agli obblighi di segnalazione e iscrizione nella CAI
richiamato in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite
richiamato per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, che deve essere dedotto con specifiche argomentazioni
richiamato per il vizio motivazionale, in relazione alle censure sul rilascio dei moduli e sulla ricostruzione dei fatti
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del motivo di ricorso in presenza di doppia conforme
richiamato per l'onere di specificità del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, secondo il dispositivo finale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta indicare la norma asseritamente violata: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e spiegare in che modo la regola giuridica applicata sia stata concretamente disattesa.
- La responsabilità del trattario o dell'intermediario per l'importo dell'assegno non può essere affermata se il pregiudizio deriva, in via causale, dall'emissione del titolo senza provvista da parte del traente; restano distinti, invece, gli eventuali danni causalmente ricollegabili a condotte diverse, come le spese di protesto evitate con una tempestiva chiusura del rapporto.
- La doglianza fondata su responsabilità solidale del trattario per rilascio di moduli nel periodo di revoca è inammissibile se il giudizio di merito ha accertato in modo definitivo l'assenza di tale rilascio in quel periodo e il ricorso non supera la barriera della doppia conforme.
- In tema di spese di lite, quando la domanda contiene più capi e l'accoglimento è solo parziale, il giudice deve valutare la soccombenza reciproca e può procedere alla compensazione integrale anche in assenza di una perfetta corrispondenza aritmetica tra le rispettive pretese e i rispettivi esiti.
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