Cassazione Civile, Ordinanza n. 26992/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002-2005, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato respinto in primo grado, accolto in appello, poi cassato con rinvio su impugnazione dell'Agenzia. In sede di rinvio la CTR ha nuovamente respinto l'appello del contribuente, ritenendo integrato il presupposto impositivo perché egli si era avvalso in modo non occasionale del lavoro di terzi, in particolare di consulenti esterni. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio il contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione di norme processuali, lamentando che la CTR avesse fatto riferimento anche ad attività diverse da quella di sceneggiatore; (2) violazione di legge per non avere la CTR considerato che i compensi corrisposti a terzi erano irrisori rispetto ai ricavi e che il contribuente non era a capo di alcuna organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che, ai fini dell'IRAP, ciò che rileva non è l'esatta qualificazione dell'attività svolta, bensì l'accertamento dell'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale indice dell'autonoma organizzazione. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e che, nel caso concreto, la CTR si era correttamente attenuta a tale principio, avendo accertato l'utilizzazione rilevante e non occasionale di prestazioni di terzi. È stato quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per vizi processuali e motivazionali.
art. 111, comma sesto, Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa o contraddittoria pronuncia.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo sulla valutazione delle allegazioni e delle prove.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo sulla valutazione delle prove.
richiamato in tema di requisiti della sentenza e motivazione.
richiamato in tema di motivazione della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alle norme del processo tributario applicabili al giudizio di rinvio.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, commi 1 e 3, lett. c), D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamato quale norma che individua il presupposto dell'IRAP e dell'autonoma organizzazione.
la Corte ribadisce che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione può essere desunta dall'impiego non occasionale di lavoro altrui; non è decisiva la qualificazione formale dell'attività esercitata dal professionista, ma la concreta struttura organizzativa di cui egli si avvale.
- Ai fini dell'accertamento del presupposto IRAP, i compensi corrisposti a terzi possono costituire indice dell'utilizzazione stabile di lavoro altrui, purché siano riferiti a prestazioni non occasionali e inerenti all'attività del soggetto passivo.
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti fattuali ormai consolidati, salvo i limiti derivanti dalle direttive del giudice di legittimità.
- La rilevanza del lavoro altrui, ai fini dell'autonoma organizzazione, prescinde dalla natura professionale o meno dell'apporto: ciò che conta è che esso trascenda la capacità operativa del contribuente e sia necessario per produrre la prestazione in modo equivalente o più celere.
- Il rapporto tra compensi a terzi e volume d'affari del contribuente non è, di per sé, decisivo per escludere l'autonoma organizzazione, se il giudice di merito accerta in concreto un apporto stabile e non occasionale di collaboratori esterni.
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