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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28681 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - Nozione - Stato-persona - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la debenza delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo relative all'acquisto di terreni effettuato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria. L'Azienda sosteneva di poter beneficiare delle esenzioni o dell'imposizione in misura fissa previste per lo Stato, per gli enti pubblici territoriali o per gli enti ospedalieri equiparati all'amministrazione statale. Contestava inoltre la regolarità della delega di firma dell'atto impositivo, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei venditori e, quanto alle cessioni volontarie in luogo dell'esproprio, l'applicabilità del relativo regime agevolato. Gi.An. contestava a sua volta l'inammissibilità del proprio appello e il calcolo dell'imposta sull'intero valore dell'operazione anziché sulla propria quota.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Azienda sia il ricorso incidentale di Gi.An. Ha stabilito che il termine "Stato", nelle norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie, indica lo Stato-persona e non qualsiasi ente pubblico dotato di autonomia e incaricato di svolgere funzioni amministrative. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, essendo un soggetto dotato di personalità giuridica pubblica distinto dallo Stato, non poteva quindi beneficiare delle agevolazioni invocate. La disciplina del 1968 sull'equiparazione degli enti ospedalieri allo Stato non era applicabile, perché gli enti ospedalieri erano stati soppressi e la norma non poteva rivivere attraverso il decreto cosiddetto "salva-leggi". È stata inoltre esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del venditore rimasto contumace, poiché i coobbligati per l'imposta di registro non costituiscono litisconsorzio necessario. La censura sulla delega di firma è stata dichiarata inammissibile, trattandosi eventualmente di errore revocatorio e non di violazione di legge. I ricorrenti sono stati condannati, in solido con gli altri soggetti indicati nel dispositivo, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in 5.500 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, commi 1 e 8

    "l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido"

    La solidarietà tra le parti contraenti non determina, sul piano processuale, un litisconsorzio necessario. L'esenzione prevista a favore dello Stato riguarda lo Stato-persona e non gli enti pubblici autonomi diversi dallo Stato.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2

    L'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale riferita allo Stato non si estende automaticamente a un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, che ha distinta personalità giuridica.

  • D.P.R. n. 642 del 1972, Tabella Allegato B, punto 22

    L'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli atti dello Stato non è applicabile agli atti di un ente pubblico diverso dallo Stato, salvo un'espressa estensione legislativa.

  • Legge n. 132 del 1968, art. 3, ultimo comma

    "Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono equiparati all'amministrazione dello Stato"

    La disposizione non è applicabile alle Aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie contemporanee, poiché gli enti ospedalieri cui si riferiva sono stati soppressi dalla riforma sanitaria del 1978. Inoltre, l'agevolazione era stata comunque abrogata dalla disciplina successiva.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42

    "sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie"

    La norma ha abrogato le agevolazioni tributarie non confermate dalla nuova disciplina, comprese quelle che estendevano ad altri soggetti il trattamento previsto per lo Stato.

  • D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 e comma 1-bis

    "L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica"

    La personalità giuridica e l'autonomia dell'azienda sanitaria confermano che essa è un soggetto distinto dallo Stato; lo svolgimento di funzioni pubbliche non comporta l'automatica applicazione delle esenzioni statali.

  • Codice civile, art. 1306

    La sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato solidale può produrre effetti a favore degli altri coobbligati solo se effettivamente pronunciata nei suoi confronti e alle condizioni previste dalla norma; nel caso concreto ciò è stato escluso.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente. Chi contesta una cartella o un atto amministrativo deve riportarne il contenuto essenziale e indicare o produrre gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la censura.

  • Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4

    L'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, anziché una vera violazione o falsa applicazione di legge, può costituire motivo di revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali previste espressamente per lo Stato non si estendono automaticamente a Regioni, Comuni, aziende sanitarie, università, società pubbliche o altri enti che svolgono funzioni pubbliche: occorre una specifica previsione legislativa.
  • La personalità giuridica pubblica e l'autonomia organizzativa o finanziaria di un ente sono elementi che, di regola, ne confermano la distinzione dallo Stato-persona e impediscono l'applicazione analogica delle agevolazioni statali.
  • Le vecchie norme che equiparavano determinati enti allo Stato devono essere verificate alla luce delle successive riforme, abrogazioni e soppressioni degli enti originari; un richiamo inserito in una legge di salvaguardia non fa necessariamente rivivere una disposizione ormai priva di effetti.
  • La natura pubblica dell'opera o la destinazione pubblicistica dell'acquisto non bastano, da sole, a ottenere il regime fiscale previsto per gli acquisti dello Stato o degli enti pubblici territoriali.
  • Nell'imposta di registro, la solidarietà tra le parti non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario: ciascun obbligato deve impugnare autonomamente l'atto impositivo nei termini.
  • Nel ricorso per cassazione le contestazioni relative alla concreta valutazione della documentazione o a un'inesatta percezione dei fatti devono essere proposte con il rimedio processuale corretto e con adeguata autosufficienza.

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