Cassazione Civile, Ordinanza n. 09113/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all'anno 2006, con il quale il reddito imponibile era stato rideterminato imputandogli redditi da partecipazione nelle società CBF s.c.a.r.l. e VE.CO. s.c.a.r.l. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava il rigetto, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, in presenza di reati tributari, e ritenendo corretta l'imputazione al socio, ai sensi dell'art. 5 TUIR, degli utili delle società di fatto a prescindere dall'effettiva percezione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per tardiva notifica dell'avviso oltre il termine decadenziale; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla qualità di amministratore di fatto delle cooperative, da cui dipendeva la qualità di socio di società di fatto; 3) omesso esame del fatto decisivo sulla sussistenza del presupposto impositivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato l'effettiva percezione della quota di reddito né il suo ruolo nella gestione delle società.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio pregiudiziale e assorbente: la controversia riguardava la configurabilità di una società di fatto, con conseguente necessità del litisconsorzio di tutti i soci. Poiché i giudizi di merito si erano svolti senza la partecipazione degli altri soci di fatto, ha dichiarato la nullità assoluta dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo in diversa composizione, anche per le spese, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e riesamini la causa.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla CTR per affermare la legittimità del raddoppio del termine di accertamento in presenza di reati tributari; il ricorrente ne contestava l'applicazione per asserita tardività della notifica.
Evocato come fonte dei reati tributari che, secondo la CTR, rendevano applicabile il raddoppio dei termini di accertamento.
Richiamato per affermare l'imputazione ai soci degli utili prodotti dalle società di fatto, a prescindere dalla loro effettiva percezione.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma invocata nei motivi di ricorso per denunciare la violazione di legge relativa alla decadenza dell'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Norma invocata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla qualifica soggettiva del ricorrente e al presupposto impositivo.
art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ritenuto applicabile in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario; la sua violazione comporta nullità assoluta del giudizio se non siano stati chiamati tutti i litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la lite investe la configurabilità di una società di fatto, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti; la decisione resa senza la partecipazione di tutti i soci è affetta da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione sia della sentenza di appello sia di quella di primo grado e rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio.
- Quando il vizio processuale relativo al litisconsorzio necessario è assorbente e pregiudiziale, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito o di legittimità sollevati contro la sentenza impugnata.
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