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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04188/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’agenzia regionale aveva irrogato, nei confronti di una società agricola e dei soci coinvolti nella gestione, la sanzione dell’esclusione per tre anni dalle misure di sostegno dell’OCM vitivinicola e una sanzione pecuniaria, assumendo che un’autorizzazione al nuovo impianto di vigneto, rilasciata nel 2016, non fosse stata "utilizzata" entro il termine triennale di validità previsto dalla disciplina unionale. Il giudice di merito d’appello aveva invece annullato la sanzione, ritenendo che l’impianto fosse stato effettivamente realizzato entro il termine e che la sola tardiva comunicazione dell’avvenuto impianto non integrasse la violazione sanzionata, poiché la normativa punisce il "mancato utilizzo" dell’autorizzazione e non l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione. L’agenzia ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme europee, nazionali e regolamentari sul sistema delle autorizzazioni vitivinicole, sostenendo che, per il nuovo impianto, non basta aver materialmente piantato il vigneto: l’utilizzo dell’autorizzazione si perfeziona solo con la tempestiva comunicazione alla Regione dell’avvenuta fruizione, che consente l’aggiornamento del registro e il controllo del contingente. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il momento rilevante dovesse essere quello della domanda o del rilascio dell’autorizzazione, con applicazione della disciplina anteriore, e non quello della scadenza del triennio di validità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’agenzia, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, nel sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti vitivinicoli, la comunicazione dell’avvenuto utilizzo dell’autorizzazione non è un adempimento meramente formale, ma un passaggio funzionale e costitutivo della chiusura del procedimento: la mancata o tardiva comunicazione determina il mancato completamento della fattispecie di utilizzazione dell’autorizzazione e quindi la configurabilità della violazione sanzionata come nuovo impianto realizzato senza valido utilizzo dell’autorizzazione. È stato inoltre affermato che, trattandosi di illecito amministrativo, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella in vigore al momento del verificarsi della condotta illecita, che nel caso concreto coincide con la scadenza del termine triennale di validità dell’autorizzazione, quando era già vigente la legge n. 238 del 2016.

Norme richiamate

  • art. 62 Regolamento (UE) n. 1308/2013

    Le autorizzazioni per nuovi impianti hanno validità triennale; il produttore che non abbia utilizzato l’autorizzazione nel relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative. Il mancato utilizzo va valutato in relazione al completamento dell’iter di utilizzo dell’autorizzazione, non al solo fatto materiale dell’impianto senza comunicazione tempestiva.

  • art. 64 Regolamento (UE) n. 1308/2013

    Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità entro il limite della superficie messa a disposizione dallo Stato membro; la disciplina si inserisce in un sistema contingentato e controllato degli impianti viticoli.

  • art. 69, comma 3, legge 12 dicembre 2016, n. 238

    Sanziona il produttore che non rispetti la disciplina dell’art. 62, par. 3, del regolamento UE, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, prevedendo esclusione triennale dalle misure di sostegno e sanzione pecuniaria per ettaro nei limiti indicati.

  • artt. 4 e 6 D.M. 15 dicembre 2015 n. 12272

    La comunicazione entro 60 giorni dell’avvenuta fruizione totale o parziale dell’autorizzazione è parte del procedimento e consente l’aggiornamento del registro informatico e il monitoraggio regionale dell’utilizzo delle autorizzazioni.

  • art. 1 legge n. 689 del 1981

    Le norme sanzionatorie amministrative devono essere interpretate secondo legalità, tipicità e determinatezza, senza estensioni analogiche a ipotesi non espressamente previste.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È richiamato dal ricorso incidentale in tema di irretroattività e individuazione del regime applicabile nel tempo.

  • art. 2 d.lgs. n. 260/2000

    È richiamato dal ricorso incidentale per sostenere l’applicazione della disciplina vigente al momento della domanda/rilascio dell’autorizzazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto sia nel ricorso principale sia in quello incidentale sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali, in ragione dell’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti vitivinicoli, l’utilizzazione dell’autorizzazione non si esaurisce nel fatto materiale dell’impianto, ma richiede anche la tempestiva comunicazione all’amministrazione dell’avvenuta fruizione, quale passaggio funzionale alla chiusura del procedimento e al controllo pubblico del contingente.
  • L’omissione o la tardività della comunicazione dell’avvenuto impianto, quando la disciplina la preveda come adempimento conclusivo del procedimento, può integrare il mancato completamento della fattispecie di utilizzazione dell’autorizzazione e rendere configurabile la violazione sanzionata come mancato utilizzo dell’autorizzazione stessa.
  • Le norme sanzionatorie amministrative vanno interpretate in modo conforme al principio di legalità, tipicità e determinatezza, senza estendere la fattispecie a condotte non espressamente ricomprese; tuttavia, l’interpretazione letterale va coordinata con la funzione del procedimento e con gli obblighi strumentali previsti dalla disciplina attuativa.
  • In materia di illeciti amministrativi, la legge applicabile è quella vigente al momento della consumazione dell’illecito; se la condotta si perfeziona solo alla scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, è irrilevante che domanda e rilascio siano anteriori all’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria successiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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