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Legge

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Normativa italiana16G00251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina produzione, commercializzazione, denominazioni, etichettatura, controlli e sanzioni dei prodotti vitivinicoli, oltre ad aceti da materie prime diverse dal vino e alcuni prodotti correlati. Definisce anche regole su vigneti, schedario viticolo, pratiche enologiche, detenzione di sostanze e sottoprodotti, con termini specifici su vendemmia, comunicazioni e decreti attuativi. Sono presenti disposizioni transitorie su rese e aggiornamenti tecnici.

Norme per la tutela e disciplina della filiera vitivinicola

Disciplina nazionale della filiera vitivinicola

La legge detta il quadro nazionale per la tutela, valorizzazione e regolazione del settore vitivinicolo, coordinandosi con la normativa dell’Unione europea. Accanto alle regole su produzione e commercio, disciplina denominazioni, indicazioni geografiche, etichettatura, controlli, registri, pratiche enologiche e regime sanzionatorio.

Finalità e ambito di applicazione

Il vino, la vite e i territori viticoli sono qualificati come patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare anche sotto il profilo sociale, economico, produttivo, ambientale e culturale. La legge si applica ai prodotti vitivinicoli disciplinati dai regolamenti UE richiamati, nonché agli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, ai registri di carico e scarico di alcune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine, ai prodotti vitivinicoli aromatizzati e ad alcune bevande spiritose.

Definizioni rilevanti

Vengono precisati i principali riferimenti applicativi: Ministero e Ministro competenti, regioni comprensive delle province autonome, sigle DOP/IGP, le menzioni tradizionali italiane DOCG, DOC e IGT, il SIAN, lo schedario viticolo, l’ICQRF, l’ufficio territoriale competente, il registro nazionale delle varietà di viti, i prodotti vitivinicoli, il fascicolo aziendale e i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali definizioni servono a uniformare l’interpretazione delle norme interne.

Regole generali di applicazione

Per produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli si applicano direttamente le norme UE, integrate dalle disposizioni nazionali della legge e dai relativi decreti attuativi del Ministro.

Vigneti, varietà e patrimonio viticolo

Per i prodotti vitivinicoli rientranti nell’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013 possono essere impiantate, reimpiantate o innestate solo varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale e classificate come idonee o in osservazione, salvo ricerca, sperimentazione e conservazione del patrimonio genetico autoctono. Le varietà non più classificate devono essere estirpate, con esclusione delle superfici non superiori a 1.000 metri quadrati destinate interamente al consumo familiare.

Vitigno autoctono italiano e vigneti eroici o storici

È definito il “vitigno autoctono italiano” come Vitis vinifera di origine esclusiva italiana e presente in aree geografiche delimitate. La dicitura è riservata all’etichettatura e presentazione di specifici vini DOCG, DOC e IGT secondo i disciplinari. La legge promuove inoltre interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici, situati in aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio. Un decreto ministeriale, da emanare entro un anno dall’entrata in vigore, dovrà stabilire criteri per identificazione dei territori, tipologie di intervento finanziabile, beneficiari, priorità, controlli regionali e linee guida applicative, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Schedario viticolo e potenziale produttivo

Il Ministero istituisce lo schedario viticolo con dati aggiornati sul potenziale produttivo. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve esservi iscritta. Entro il 1° marzo di ogni anno l’amministrazione competente trasmette alla Commissione europea l’inventario aggiornato del potenziale produttivo. Lo schedario è gestito dalle regioni tramite i servizi SIAN sulla base del fascicolo aziendale.

Ai vigneti iscritti è attribuita l’idoneità alla produzione di uve atte a dare vini DOCG, DOC e IGT; i dati validati non possono essere modificati graficamente o alfanumericamente salvo errore evidente o colpa grave. Le regioni rendono i dati disponibili agli organismi di controllo e ai consorzi di tutela. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli è gestito nel SIAN.

Le eventuali modifiche allo schedario effettuate d’ufficio e non richieste dal produttore devono essere comunicate entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dalla campagna successiva. Un decreto ministeriale definirà i criteri di verifica dell’idoneità tecnico-produttiva e le procedure informatiche di gestione.

Per le unità vitate non rivendicate per DOC/IGP la resa massima è pari o inferiore a 50 tonnellate per ettaro; dal 1° gennaio 2021, o dalla data successiva di entrata in vigore del decreto previsto, scende a 30 tonnellate per ettaro. Un ulteriore decreto potrà individuare aree in cui è ammessa una resa fino a 40 tonnellate per ettaro.

Locali, planimetrie e comunicazioni di stabilimento

La nozione di cantina o stabilimento enologico comprende i locali destinati alla produzione o detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, con esclusioni specifiche per distillerie, acetifici, stabilimenti per usi alimentari diversi e depositi di soli prodotti confezionati non annessi o intercomunicanti.

I titolari di cantine o stabilimenti enologici con capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dalla presentazione all’Agenzia delle dogane, devono trasmettere all’ufficio territoriale la planimetria dei locali, indicando i recipienti oltre 10 ettolitri e corredando il documento con legenda e codici identificativi. Ogni variazione successiva della capacità dichiarata o dell’assetto dei locali deve essere comunicata; lo spostamento dei recipienti nello stesso fabbricato è sempre consentito senza comunicazione.

Vendemmia, fermentazioni e arricchimento

Il periodo ordinario in cui è consentito raccogliere le uve ed effettuare fermentazioni e rifermentazioni va dal 15 luglio al 31 dicembre di ogni anno. Le regioni possono autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico naturale delle diverse matrici vitivinicole, quando le condizioni climatiche lo richiedano.

Al di fuori del periodo ordinario non sono consentite fermentazioni e rifermentazioni di mosti e vini nuovi ancora in fermentazione, salvo diverse disposizioni dei disciplinari DOC/IGP, che devono essere comunicate immediatamente all’ufficio territoriale. Sono invece sempre consentite, senza comunicazione, alcune fermentazioni o rifermentazioni in bottiglia o autoclave per spumanti, frizzanti, mosto parzialmente fermentato con sovrappressione superiore a 1 bar, vini vivaci, fenomeni spontanei in bottiglia e produzioni particolari individuate annualmente dal Ministro d’intesa con le regioni.

Definizione di alcuni prodotti e produzioni particolari

Sono definite alcune categorie specifiche: mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto ed enocianina. La produzione di mosto cotto è ammessa negli stabilimenti enologici solo per prodotti registrati ai sensi del regolamento UE n. 1151/2012 e per prodotti tradizionali regionali; il Ministro aggiorna annualmente l’elenco nazionale dei prodotti tradizionali. È inoltre ammessa la produzione di mosto cotto, anche per la commercializzazione, previa comunicazione all’ufficio territoriale.

Vinacce, fecce, vinello e sottoprodotti

La detenzione di vinacce e fecce negli stabilimenti enologici è vietata oltre termini prefissati: in generale dal 30° giorno successivo alla fine della vendemmia o dell’ottenimento, con estensione a 90 giorni per i produttori sotto i 1.000 ettolitri. Vinacce e fecce devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute, salvo usi alternativi ammessi e ritiro sotto controllo.

Sono consentiti centri di raccolta temporanei fuori fabbrica per distillerie e utilizzatori energetici, previa comunicazione. La cessione di vinacce e fecce non ancora distillate è ammessa tra distillerie autorizzate e utilizzatori energetici. La detenzione di vinacce per usi diversi dalla distillazione richiede comunicazione preventiva all’ufficio territoriale.

Le fecce devono essere denaturate prima dell’estrazione dalla cantina secondo le modalità ministeriali. La preparazione del vinello è consentita presso distillerie e impianti di sfruttamento dei sottoprodotti, nonché nelle cantine dei viticoltori vinificatori entro limiti quantitativi stringenti e per uso familiare o aziendale. Anche acque e altre sostanze ottenute da concentrazione o rigenerazione delle resine devono essere denaturate.

Stabilimenti promiscui e lavorazioni speciali

Talune lavorazioni di mosti mutizzati con alcol, vini liquorosi, prodotti vitivinicoli aromatizzati, vini spumanti e alcune bevande spiritose possono svolgersi anche in stabilimenti in cui si estraggono mosti o vini, purché la lavorazione sia preventivamente comunicata all’ufficio territoriale. Saccarosio, acquavite di vino, alcol e prodotti consentiti dal regolamento UE n. 251/2014 devono essere tenuti in locali appositi e dichiarati in planimetria.

Negli stabilimenti di spumantizzazione con saccarosio, diversi da quelli appena indicati, sono ammesse anche le altre elaborazioni previste, previo adempimento comunicativo; in tal caso non occorre comunicare la sola elaborazione del vino spumante.

Sostanze vietate e regole di detenzione

Negli stabilimenti enologici è vietato detenere acquavite, alcol e altre bevande spiritose, zuccheri oltre i 10 kg e loro soluzioni, sciroppi, bevande e succhi diversi da mosto e vino, aceti, sostanze zuccherine o fermentate non derivate dall’uva fresca, uve passite o secche salvo eccezioni, sostanze atte a sofisticare i prodotti, vinelli o sottoprodotti in violazione della legge, mosti e vini con titolo alcolometrico totale inferiore all’8% salvo deroghe, e invertasi.

Sono però consentite bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altri prodotti analoghi in confezioni sigillate destinate alla vendita e non superiori a 5 litri. In presenza di abitazioni civili o strutture ricettive connesse alla cantina sono ammesse, entro limiti strettamente necessari, alcune sostanze altrimenti vietate. Nelle imprese agricole che producono mosti o vini sono inoltre consentite alcune produzioni e detenzioni connesse ex articolo 2135 c.c.

Detenzione e confezionamento di prodotti destinati al consumo diretto

In deroga parziale ai divieti, sono consentite la detenzione e il successivo confezionamento di bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi e nettari di frutta, altre bevande alcoliche e analcoliche e aceti, con esclusioni specifiche per i prodotti ottenuti in tutto o in parte da uve da tavola o dai loro mosti. Tali attività richiedono registrazione e possono essere regolate con specifiche modalità dall’ufficio territoriale, ferme restando le discipline fiscali e igienico-sanitarie.

Succhi d’uva da mosti a basso grado alcolometrico

I mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all’8% destinati alla preparazione di succhi d’uva e succhi d’uva concentrati possono essere detenuti in cantina senza denaturazione, a condizione di rispettare le modalità ministeriali e di effettuare denuncia all’ufficio territoriale. Se vinificati per l’invio alla distillazione, devono essere lavorati separatamente e addizionati della sostanza rivelatrice prevista.

Gas inerti e vini spumanti/frizzanti

L’anidride carbonica, l’argo e l’azoto possono essere detenuti e utilizzati negli stabilimenti di produzione di spumanti e frizzanti solo per creare atmosfera inerte e proteggere i prodotti dall’aria nelle varie fasi di lavorazione. La detenzione di anidride carbonica richiede comunicazione all’ufficio territoriale al momento dell’introduzione. È vietata la produzione e la detenzione di spumanti e frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.

Elaborazione dei vini frizzanti

La disciplina dei vini frizzanti e frizzanti gassificati consente l’impiego di specifici prodotti per la presa di spuma: mosto d’uva, mosto parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto concentrato e mosto concentrato rettificato. L’aggiunta di tali prodotti non costituisce dolcificazione né arricchimento, purché non aumenti il titolo alcolometrico totale originario di oltre lo 0,9% in volume. La dicitura “rifermentazione in bottiglia” è utilizzabile solo per i vini frizzanti DOP o IGP che lo prevedano espressamente nel disciplinare.

Produzioni biologiche e sostanze ammesse

Le produzioni biologiche del settore vitivinicolo devono rispettare il regolamento UE n. 834/2007, le relative disposizioni attuative e le norme stabilite con decreto ministeriale previa intesa in Conferenza permanente. In generale, è consentito vendere, detenere e impiegare in enologia soltanto sostanze espressamente ammesse dalla normativa nazionale ed europea.

È vietato vendere, detenere per vendere o impiegare sostanze non consentite negli stabilimenti enologici e nei locali comunicanti; sono però ammessi, in quantità strettamente necessaria e tracciata, prodotti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature. Nei laboratori annessi alle cantine è ammessa la presenza di reagenti e prodotti chimici non consentiti, salvo alcune categorie vietate, purché in quantità compatibili con le analisi e con etichettatura chiara. La detenzione di tali prodotti è soggetta a comunicazione preventiva.

Pezzi di legno di quercia

L’uso di pezzi di legno di quercia come pratica enologica è rimesso ai decreti attuativi della legge.

Detenzione a scopo di commercio e divieti di commercializzazione

Si considera detenuto a scopo di commercio il mosto o il vino presente nelle cantine, stabilimenti o locali di produttori e commercianti. I prodotti in bottiglia o recipienti fino a 60 litri muniti di chiusura ed ეტichetta si presumono destinati alla vendita, salvo specifiche eccezioni per il vino in invecchiamento, in lavorazione o destinato all’uso familiare o aziendale, purché la partita sia separata e adeguatamente segnalata.

Non possono essere detenuti a scopo di commercio mosti e vini non conformi alle definizioni, con trattamenti o aggiunte vietate o provenienti da varietà non iscritte come uva da vino, salvo eccezioni per gli stabilimenti che lavorano mosti e succhi non fermentati con tracciabilità garantita. Il divieto si estende ai prodotti alterati, contaminati da specifiche sostanze, o con residui di ferro-cianuro di potassio oltre i limiti consentiti. Il vino con acidità volatile eccedente i limiti UE deve essere denaturato e può essere ceduto solo a acetifici o distillerie.

Vendita, somministrazione e denaturazione dei prodotti non conformi

È vietata la vendita o somministrazione di mosti e vini che superino i limiti di composizione stabiliti, siano alterati o difettosi, presentino eccedenze di cloruri o solfati oltre le soglie previste, contengano metanolo oltre i limiti, bromo o cloro organici o residui di ferro-cianuro di potassio. Possono essere individuate ulteriori sostanze pericolose non ammesse.

I prodotti non conformi devono essere immediatamente denaturati con cloruro di litio secondo le modalità ministeriali. Sono previste soglie differenziate per alcuni vini, tra cui Marsala DOC, vini liquorosi, vini dolcificati, vini con mosto concentrato e vini invecchiati.

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Le definizioni di denominazione di origine e indicazione geografica sono quelle del regolamento UE n. 1308/2013. Le DOP e IGP sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni fissate dalla normativa UE e nazionale. Le DOP e IGP designano prodotti di una pluralità di produttori, salvo eccezioni europee, mentre i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d’origine o indicazioni geografiche.

L’uso di nomi di DOP/IGP e delle menzioni tradizionali riservate non può essere impiegato per prodotti similari o alternativi, né in modo confusorio. Sono salve alcune ipotesi per bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli, aceto di vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Classificazione delle denominazioni e menzioni tradizionali

Le DOP si distinguono in DOCG e DOC. Le menzioni DOCG e DOC sono le menzioni specifiche tradizionali italiane per i prodotti DOP; sono previste corrispondenze linguistiche per Bolzano, Valle d’Aosta e province di Trieste, Gorizia e Udine. Le IGP comprendono le IGT, che costituiscono la menzione specifica tradizionale italiana per i vini IGP, con analoghe possibilità linguistiche per i territori a bilinguismo. Le menzioni tradizionali italiane possono essere usate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP/IGP.

Ambiti territoriali e sottozone

Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono includere territori adiacenti o vicini se vi sono condizioni analoghe, stessi vitigni, medesime tecniche colturali e caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche equivalenti. Solo le denominazioni di origine possono prevedere sottozone, che devono essere espressamente delimitate e disciplinate in modo più rigoroso.

Per i vini DOP è ammesso anche il riferimento a unità geografiche aggiuntive più piccole, purché espressamente delimitate, elencate nei disciplinari e rivendicate separatamente. Le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome e promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale. Le DOCG e DOC possono inoltre usare in etichetta un nome geografico più ampio se previsto dal disciplinare e separato dal nome della denominazione.

Coesistenza di più denominazioni e indicazioni geografiche

All’interno dello stesso territorio viticolo possono coesistere DO e IG. Più DOCG e DOC possono riferirsi allo stesso nome geografico, così come più IGT, se le rispettive zone comprendono quel territorio. Il riconoscimento di una DO esclude l’uso dello stesso nome come IGT e viceversa, salvo corrispondenze parziali tra i nomi geografici.

In zone ristrette o nell’intera area di una DOC possono coesistere vini diversi a DOCG o DOC, purché le DOCG abbiano disciplinari più restrittivi e riguardino tipologie particolari definite da specifica base ampelografica o metodologia di elaborazione.

Menzioni di qualità, invecchiamento e annata

La menzione “classico” per i vini non spumanti DO e “storico” per i vini spumanti DO è riservata alla zona di origine più antica e può comportare una disciplina autonoma. Per il Chianti Classico è richiamata la delimitazione storica del 1932, e in tale area non possono essere impiantati o dichiarati vigneti per il Chianti a DOCG.

La menzione “riserva” richiede periodi minimi di invecchiamento differenziati per tipologia: due anni per i rossi, un anno per i bianchi, un anno per gli spumanti metodo Martinotti/Charmat, tre anni per gli spumanti da rifermentazione naturale in bottiglia. In caso di tagli di annate diverse, la riserva può essere immessa al consumo solo al termine del periodo minimo per tutta la partita.

La menzione “superiore” richiede una regolamentazione più restrittiva, con resa per ettaro inferiore di almeno il 10% e maggiori titoli alcolometrici minimi naturale e totale rispetto alla tipologia base, salve le denominazioni preesistenti.

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