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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16770/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un atto di contestazione con irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione a un rimborso IVA ritenuto non spettante perché chiesto e ottenuto senza i presupposti di cui all'art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano dato ragione alla stessa, ritenendo illegittima l'applicazione della sanzione. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso sulla fondatezza del credito IVA invece che sulla sola legittimità della sanzione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, assumendo che la sanzione debba applicarsi anche quando il rimborso, pur ottenuto, non era dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il principio di stretta legalità in materia sanzionatoria tributaria impedisce di estendere la sanzione prevista per l'omesso versamento dell'imposta all'ipotesi diversa del rimborso indebitamente ottenuto. Secondo la Corte, in tale seconda situazione il fatto sanzionato non consiste in un comportamento del contribuente assimilabile all'omesso versamento, ma in un errore dell'Ufficio nel riconoscere un rimborso non spettante. La decisione impugnata è stata quindi confermata, sia pure con motivazione emendata ex art. 384 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la contribuente è rimasta intimata e non ha svolto difese; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    La sanzione per omesso versamento non è applicabile all'ipotesi di rimborso IVA indebitamente ottenuto, perché la fattispecie è diversa e non è consentita un'analogia in malam partem.

  • art. 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplinava i presupposti del rimborso IVA; nel caso concreto il rimborso era stato richiesto e ottenuto in difetto di tali presupposti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata, poiché la motivazione della sentenza di merito, pur richiamando la fondatezza del credito, non ha impedito la corretta decisione sul tema della legittimità della sanzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha confermato la decisione impugnata con motivazione corretta in diritto, utilizzando il potere di correzione della motivazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3

    Richiamato per il principio di stretta legalità in materia di sanzioni tributarie, che impedisce estensioni analogiche o applicazioni oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stato applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia sanzionatoria tributaria vige il principio di stretta legalità: la sanzione prevista per l'omesso versamento di un tributo non può essere estesa all'ipotesi, diversa e autonoma, di rimborso indebitamente ottenuto.
  • Il rimborso fiscale non spettante non è, di per sé, assimilabile all'omesso versamento dell'imposta, poiché nella seconda ipotesi l'evento sanzionato deriva da un errore dell'Ufficio nel riconoscimento del rimborso e non da un comportamento omissivo del contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può confermare la decisione di merito con motivazione diversa e corretta in diritto, quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto applicabile.
  • La deduzione di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice di merito, pur utilizzando una motivazione non perfettamente allineata, decide comunque sul preciso oggetto della controversia senza attribuire o negare un bene diverso da quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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