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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22346/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione, con metodo induttivo, componenti di reddito di una società ritenuta reiteratamente in perdita e caratterizzata da continui ripianamenti di capitale da parte dei soci. Dopo esito negativo del tentativo di mediazione e dell'accertamento con adesione, la società ha impugnato l'atto e ha ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, il giudice tributario regionale ha riformato la decisione e ha ritenuto legittimo l'accertamento, valorizzando anche la sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto delegato e l'assenza di necessità di contraddittorio preventivo trattandosi di accertamento "a tavolino" limitato a IRES e IRAP. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'invalidità della delega di firma del sottoscrittore dell'avviso; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che non fosse ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice di merito su punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 112, 116, 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, è delega di firma e non di funzioni; pertanto non è necessario indicare nel provvedimento il nominativo del delegato né la durata della delega, potendo la legittimazione emergere anche da ordini di servizio idonei a individuare il soggetto abilitato alla firma. Ha inoltre osservato che, una volta contestata la sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal dirigente, l'Amministrazione deve provare la delega, onere che nel caso concreto è stato assolto secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della sentenza di merito è stata giudicata intelligibile e non apparente, poiché esponeva il percorso logico fondato sulla reiterata perdita, sulla comparazione delle scritture contabili, sulla redditività di settore e sui dati dichiarati dalla contribuente; il ricorso mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere delegata dal dirigente come delega di firma; non occorre indicare nel provvedimento il nominativo del delegato né la durata della delega, purché sia possibile verificare ex post la legittimazione del sottoscrittore.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il vizio dedotto per la pretesa violazione di legge relativa alla delega di firma dell'atto impositivo.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È il vizio dedotto per motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di censura nel secondo motivo, in relazione alla pretesa carenza motivazionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di censura nel secondo motivo, in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, cioè non consente di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato tra le norme che impongono una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro di doverosità della motivazione nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che inserisce la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento prevista dall'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni: l'atto non è invalido solo perché non indica nominativamente il delegato o la durata della delega, se la legittimazione del sottoscrittore è comunque verificabile mediante atti organizzativi dell'ufficio.
  • Quando il contribuente contesta la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria deve provare la regolare delega; tale prova può essere fornita anche nel corso del giudizio di secondo grado.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la sentenza non consente di individuare gli elementi posti a base del convincimento o non rende controllabile il ragionamento decisorio; non ricorre quando il percorso argomentativo sia chiaramente ricostruibile dal testo della decisione.
  • In sede di legittimità è inammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o di motivazione apparente, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti storici compiuta dal giudice tributario.
  • L'accertamento di fatto circa l'inattendibilità della contabilità e la ricostruzione induttiva del reddito, se sorretto da un apparato argomentativo comprensibile e coerente, non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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