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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31544/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società subentrata a un precedente gestore di attività deteriorate aveva intrapreso esecuzione immobiliare, sulla base di un credito derivante da contratto di anticipazione edilizia assistito da ipoteca, contro alcuni terzi proprietari di appartamenti di un complesso edilizio e contro la società debitrice principale poi fallita. I terzi avevano proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo, tra l'altro, che gli accordi intervenuti con altri proprietari avessero comportato una riduzione della garanzia e quindi dell'importo dovuto, che gli interessi fossero stati contabilizzati in modo errato e che la creditrice avesse già ricevuto somme eccedenti rispetto al dovuto per effetto di transazioni con altri aventi causa della debitrice. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, e la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo incerto, anche alla luce dell'esito del concordato fallimentare della debitrice principale, il credito residuo azionabile. In cassazione la creditrice ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi sulla misura del credito residuo e sulla percentuale di soddisfacimento in sede concorsuale; violazione delle norme sulla valutazione della prova per non avere considerato condotte processuali che, a suo dire, valevano come riconoscimento parziale del debito; omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo a accollo e frazionamento dell'ipoteca; nullità della sentenza per composizione illegittima del collegio d'appello, perché formato anche da un giudice ausiliario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse omesso di valutare dati fattuali decisivi e già emergenti dagli atti, in particolare la percentuale dell'1% di soddisfacimento del credito chirografario e l'importo dell'insinuazione al passivo fallimentare, elementi incompatibili con l'affermazione di un'incertezza radicale circa l'esistenza del credito. Ha rigettato il quarto motivo, affermando la legittimità, nel periodo transitorio indicato dalla Corte costituzionale, della partecipazione del giudice ausiliario ai collegi di appello entro il limite consentito. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 602 c.p.c.

    richiamato come base del precetto notificato ai terzi proprietari nell'esecuzione immobiliare

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dagli esecutati

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione del materiale processuale e dei comportamenti delle parti

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove e degli atti di causa

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamato come parametro delle censure sulla violazione di legge, nullità e omesso esame

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sul motivo d'appello

  • artt. 2808, comma 1, 2910, comma 2, 2858, 2889 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulle norme in tema di ipoteca ed esecuzione

  • artt. 1372, comma 2, 1194, 2855, 1273 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura su accollo, imputazione dei pagamenti e disciplina ipotecaria

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per composizione illegittima del collegio

  • artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013

    oggetto della censura di illegittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente

  • d.l. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013

    richiamato quale testo normativo che disciplina il giudice ausiliario d'appello

  • art. 106 Cost.

    parametro costituzionale evocato in relazione alla disciplina dei giudici ausiliari

  • artt. 3 e 106 Cost.

    parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina dei giudici ausiliari

  • sentenza Corte costituzionale n. 41/2021

    richiamata per affermare la temporanea legittimità della disciplina dei giudici ausiliari fino al completamento del riordino

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    richiamato per individuare il termine del riordino della magistratura onoraria

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come regola sull'onere della prova: una volta provato il credito, spetta al contestante dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi

  • art. 135 l.fall.

    richiamato per affermare che il concordato è obbligatorio per i creditori anteriori, i quali conservano l'azione per l'intero credito verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'incertezza dell'esistenza o dell'entità del credito, deve esaminare tutti gli atti e i fatti decisivi già allegati e discussi che consentano di ricostruire in modo puntuale la misura del credito residuo; l'omesso apprezzamento di tali dati integra vizio di omesso esame di fatti decisivi.
  • Una volta che il creditore abbia fornito prova dell'esistenza del proprio credito, incombe sulla parte che lo contesta l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
  • In sede di opposizione all'esecuzione, la valutazione del credito residuo non può essere compiuta in astratto, ma deve tener conto delle eventuali soddisfazioni ottenute in procedure concorsuali e delle riduzioni già operate per transazioni o pagamenti parziali, se documentalmente emergenti dagli atti.
  • La disciplina transitoria dei giudici ausiliari d'appello, nei limiti temporali e quantitativi indicati dalla Corte costituzionale, non determina di per sé nullità della sentenza per composizione del collegio quando sia rispettato il regime di legittima partecipazione consentito.
  • Il concordato fallimentare è obbligatorio per i creditori anteriori, ma non impedisce, di regola, l'azione verso coobbligati, fideiussori o obbligati in regresso per l'intero credito, salvo gli effetti concretamente derivanti dai pagamenti già ricevuti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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