Cassazione Civile, Ordinanza n. 27629/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La lite nasce dal rapporto intercorrente tra una lavoratrice e un ente pubblico, formalmente regolato da contratti di incarico/collaborazione ma ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d’appello sostanzialmente subordinato nel periodo dal 1.9.2003 al 31.12.2007. La Corte territoriale aveva confermato la natura subordinata del rapporto valorizzando la genericità degli incarichi, il compenso fisso mensile, l’assenza di rischio e auto-organizzazione della collaboratrice, l’orario coincidente con quello dei dipendenti, lo svolgimento di mansioni identiche a quelle dei dipendenti e il vincolo nella programmazione delle ferie; aveva inoltre riconosciuto il diritto alle differenze retributive e agli interessi su tali somme. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2094 e 2086 c.c., 409 c.p.c. e 7 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel valorizzare l’etero-organizzazione senza verificare in concreto la sottoposizione ai poteri direttivo, disciplinare e organizzativo del datore di lavoro, e richiamando la previsione di acconti periodici e controlli sui risultati di ricerca; (2) violazione delle norme civilistiche sull’interpretazione del contratto, deducendo che le lettere di incarico non erano generiche e che il giudice avrebbe omesso l’esame complessivo del testo negoziale e del comportamento delle parti; (3) violazione delle medesime norme e dell’art. 1325 c.c., per avere negato rilievo al nomen iuris di lavoro autonomo apposto alle clausole; (4) violazione dell’art. 336 c.p.c. per l’effetto espansivo della cassazione anche sul capo relativo agli interessi. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha anche rilevato che, per effetto della modifica normativa sulla denominazione dell’ente, il giudizio prosegue nei confronti dell’INAPP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non denunciassero un vero errore di diritto, ma mirassero a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, contestando l’apprezzamento compiuto dai giudici di merito sulla subordinazione del rapporto e sull’interpretazione delle clausole contrattuali. Ha richiamato il principio secondo cui la qualificazione formale del rapporto come autonomo è solo un indizio, mentre prevale l’indagine sul concreto svolgimento del rapporto quando gli elementi di fatto rivelino univocamente la subordinazione; ha inoltre ribadito che la violazione dei canoni ermeneutici va specificamente dedotta, indicando in che modo il giudice se ne sia discostato, e non può tradursi in una mera contrapposizione di letture contrattuali. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una norma ritenuta inapplicabile al caso concreto, difettando così la decisività della censura. L’ente ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Serve a individuare i caratteri tipici del lavoro subordinato; la loro presenza va verificata sul concreto atteggiarsi del rapporto.
Richiamato insieme all’art. 2094 c.c. per la verifica dell’assoggettamento del lavoratore al potere datoriale.
È evocato per la qualificazione della controversia in materia di rapporti di lavoro, ma non consente di fondare una diversa qualificazione senza censurare correttamente l’accertamento di fatto.
È richiamato per i rapporti di collaborazione nell’ambito del pubblico impiego, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scardinare l’accertamento di subordinazione.
I canoni ermeneutici contrattuali devono essere specificamente indicati e la loro violazione va dedotta mostrando in che modo il giudice se ne sia discostato; non basta opporre una lettura alternativa del testo.
Richiamato in relazione al contenuto delle clausole contrattuali e al nomen iuris, ma non decisivo per sovvertire l’accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è sindacabile solo se la censura investe realmente la norma applicata e non si risolve in una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sul ragionamento relativo alla scelta e ponderazione degli indici di subordinazione è possibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.
L’effetto espansivo della cassazione non è invocabile se il motivo è fondato su una norma inapplicabile al caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di inammissibilità, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro, la denominazione formale attribuita dalle parti non è decisiva: in caso di contestazione prevale l’accertamento del concreto svolgimento del rapporto, specie se gli indici fattuali rivelano in modo univoco la subordinazione.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti: la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a sostituire l’apprezzamento di merito con uno diverso.
- La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere decisivo: se la norma invocata è inapplicabile al caso concreto, la censura difetta di interesse e va dichiarata inammissibile.
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