Cassazione Civile, Ordinanza n. 23506/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il Fondo di Garanzia dell'INPS chiamato a erogare, per insolvenza del datore di lavoro, somme a titolo di trattamento di fine rapporto. Il lavoratore aveva ottenuto nei confronti del datore un decreto ingiuntivo per un importo indicato come netto. L'INPS, nel liquidare la prestazione, aveva considerato quel titolo come riferito a somme lorde e aveva quindi operato le ritenute fiscali. La corte territoriale aveva invece ritenuto dovuta la prestazione nel senso richiesto dal lavoratore e aveva condannato l'INPS a pagare la differenza tra quanto riconosciuto nel decreto ingiuntivo e quanto effettivamente versato dal Fondo, con trattenuta d'imposta. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva: 1) violazione dell'art. 2120 c.c., della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 5 e 7, degli artt. 633 e 474 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'obbligo del Fondo dovesse essere parametrato al TFR lordo anche se in sede monitoria ed esecutiva era stato richiesto come netto; 2) violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 47 del 2000, in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che, quale sostituto d'imposta, l'INPS era tenuto ad applicare le ritenute erariali di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, anche quando la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia si fondi su un titolo giudiziale che indica somme nette, l'INPS deve comunque riferirsi alle somme lorde dovute al lavoratore, procedere alla conversione al lordo e determinare la trattenuta fiscale, salvo che le ritenute siano già state operate e versate all'Erario. Nel caso concreto, tuttavia, l'Istituto non poteva nuovamente trattenere imposte su una somma che, secondo l'accertamento giudiziale, costituiva già il netto dell'emolumento maturato e non corrisposto dal datore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità/recente precisazione del principio applicato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul trattamento di fine rapporto, nel quadro della determinazione della prestazione dovuta dal Fondo di Garanzia.
L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 5 e 7
Richiamata quale disciplina dell'intervento del Fondo di Garanzia INPS e della relativa prestazione previdenziale.
Richiamato con riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore.
Richiamato con riferimento al titolo esecutivo azionato dal lavoratore.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere probatorio, ma non accolto come fondamento delle censure.
art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per affermare l'obbligo del sostituto d'imposta di operare le ritenute erariali.
art. 11 del D.Lgs. n. 47 del 2000
Richiamato insieme alla disciplina delle ritenute fiscali applicabili al TFR.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, la prestazione va parametrata alle somme lorde dovute al lavoratore, anche se il titolo giudiziale o la richiesta monitoria indichino importi netti.
- Se il titolo o la richiesta riguarda somme nette, l'INPS deve effettuare la conversione al lordo e determinare l'importo da trattenere per l'adempimento dell'obbligo fiscale, salvo che le ritenute siano già state eseguite e versate all'Erario.
- L'INPS, quale sostituto d'imposta, deve applicare le ritenute di legge, ma non può assoggettare due volte alla medesima trattenuta fiscale la stessa componente economica quando ciò comporterebbe una duplicazione dell'incidenza tributaria sul lavoratore.
- La natura previdenziale della prestazione del Fondo di Garanzia è autonoma rispetto al credito vantato dal lavoratore verso il datore di lavoro, ma tale autonomia non consente di alterare il criterio di calcolo dovuto al lordo né di incidere duplicemente sulle ritenute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23456/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23463/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23464/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23467/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23468/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23470/2024 del 02/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →