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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20437/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2005 (IVA, IRES e, per il socio, IRPEF) a seguito di indagine bancaria: l'Ufficio aveva rilevato rilevanti movimentazioni sul conto intestato al nipote Crudele Raffaele, che dalle dichiarazioni risultavano imputabili allo zio Boriati; la stessa attività sarebbe riconducibile alla società Caseificio Molise Srl (di cui Boriati era socio unico) e non alla ditta individuale del ricorrente, ritenuta sostanzialmente inattiva. I ricorrenti censuravano: (1) la legittimità dell'accertamento induttivo operato senza ispezione né controllo della contabilità; (2) la mancata considerazione dei costi nella rideterminazione induttiva del reddito e la ritenuta assenza di tale doglianza in sede di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato relativa nullità per deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale ma tale nullità risultava sanata per acquiescenza delle parti; ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso per notificazione tardiva. Sul merito il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che l'accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 può legittimamente basarsi su indagini bancarie quando da esse emerge la totale inattendibilità della contabilità, senza che sia necessaria un'ispezione presso il contribuente; nel caso concreto erano presenti elementi di fatto (ampia movimentazione bancaria, inattività della ditta individuale, dichiarazioni di terzi e degli stessi interessati, rapporti familiari e proprietà del capitale sociale) che giustificavano la ricostruzione dei ricavi imputati alla società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano adeguatamente riprodotto né l'avviso di accertamento né l'atto di appello e la Corte regionale aveva correttamente rilevato che la questione dei costi non era stata proposta in sede di gravame. Nessuna condanna per spese processuali è stata attribuita; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 (conv. con L. n. 176/2020)

    "quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    Regola i termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale: la tardività costituisce nullità relativa che va eccepita dalle parti (tutela del diritto di difesa) e può essere sanata per acquiescenza ex art. 157 c.p.c.

  • art. 39, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo: il comma 1 prevede il metodo analitico-induttivo quando l'incompletezza o falsità emergono da atti ispettivi; il comma 2 autorizza l'accertamento "puro" sulla base di dati e notizie comunque raccolti (anche prescindendo dalle scritture contabili) quando le scritture sono totalmente inattendibili; le indagini bancarie possono costituire base sufficiente per l'accertamento induttivo puro.

  • art. 55, D.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata come riferimento in materia di imposizione indiretta (IVA); la Corte l'ha menzionata nel contesto delle imposte oggetto degli avvisi ma non ha svolto una interpretazione autonoma specifica nella decisione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Individua il vizio di motivazione quale motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti ai sensi di questa disposizione e li ha ritenuti infondati o inammissibili per le ragioni esposte.

  • art. 370 c.p.c.

    Fissa i termini per la notificazione del controricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per notifica tardiva rispetto al termine previsto.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamata per il principio secondo cui le nullità relative possono essere sanate per acquiescenza delle parti; la tardività del deposito delle conclusioni del Procuratore generale è stata considerata nullità relativa sanata dall'acquiescenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale relativa alle sanzioni/versamenti in procedimenti tributari; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per un ulteriore versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 può fondarsi su indagini bancarie e su altri elementi extralistino contabile (dichiarazioni, ispezioni presso terzi, rapporti familiari, incongruenze strutturali dell'impresa) se ne deriva la totale inattendibilità della contabilità.
  • Non è sempre necessaria un'ispezione presso il contribuente per legittimare un accertamento induttivo: ciò che conta è la gravità e la consistenza degli elementi che dimostrano l'inattendibilità delle scritture contabili.
  • Questioni processuali formali (es. mancata riproduzione dell'avviso di accertamento o dell'atto di appello) possono determinare l'inammissibilità di doglianze sostanziali in Cassazione: l'onere di riprodurre e qualificare le censure in grado di appello è essenziale.
  • La tardività nel deposito di atti del Pubblico Ministero davanti alla Cassazione costituisce nullità relativa, che deve essere eccepita dalle parti e può essere sanata per acquiescenza; viceversa, la notificazione tardiva del controricorso comporta inammissibilità.
  • Se in sede di gravame non si solleva espressamente una domanda (per es. determinazione induttiva dei costi), la Corte non è tenuta a esaminare tale profilo in Cassazione: è necessario proporre chiaramente la questione nei gradi precedenti.

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