Cassazione Civile, Ordinanza n. 19422/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da rapporti tra due porzioni di un originario compendio immobiliare, poi diviso con atto notarile. Una parte dei comproprietari sosteneva di avere eseguito interventi strutturali e antisismici necessari per consentire la sopraelevazione su una porzione del bene e chiedeva agli altri il rimborso della quota delle spese ancora dovute, deducendo l’esistenza di accordi scritti tra tutti i comunisti. In un secondo giudizio gli stessi attori chiedevano anche il regolamento del confine tra i due fabbricati. I convenuti contestavano che gli accordi riguardassero l’adeguamento sismico, sostenendo che il consenso dato fosse limitato alla realizzazione di un giunto tecnico e che le opere di consolidamento fossero state eseguite nell’interesse esclusivo degli attori per la loro sopraelevazione; in via riconvenzionale chiedevano il ripristino dello stato dei luoghi, l’arretramento di balcone e veduta e il risarcimento dei danni per violazione delle distanze legali. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 950 e 2697 c.c. e dell’art. 74 disp. att. c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto certi i confini sulla base dei titoli di provenienza e della divisione del 1999 senza accogliere la loro diversa lettura probatoria; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 74 disp. att. c.p.c. per avere negato il rimborso delle spese di consolidamento e per non avere considerato la documentazione attestante i pagamenti; 3) nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo nella regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il titolo di provenienza e la divisione del 1999 quale base primaria per l’individuazione dei confini. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per il riferimento improprio al vizio di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., sia perché non colpiva la reale ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva negato in astratto l’esistenza di accordi, ma aveva interpretato la pattuizione come limitata al giunto tecnico e non estesa alle opere di adeguamento sismico. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo ogni contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese, poiché il giudice d’appello aveva legittimamente rideterminato le spese del doppio grado in base all’esito complessivo della lite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di definizione accelerata di ricorso manifestamente infondato, anche alle somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla regolazione di confini; la Corte ribadisce che l’individuazione del confine deve avvenire anzitutto sulla base dei titoli di provenienza.
Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente come parametro di censura quando la doglianza mira in realtà a una diversa valutazione delle prove.
Richiamato nei motivi, ma la Corte esclude che esso fosse violato nel caso concreto, poiché il giudice di merito aveva valorizzato i titoli e la divisione.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.
La Corte ribadisce che il n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; il n. 3 non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non è riferibile alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per la dedotta nullità, ma non ritenuto violato.
Richiamato nel motivo sulla asserita nullità, ma la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Solo richiamato dalla parte ricorrente; non assume rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma il contrasto tra motivazione e dispositivo è escluso.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma il vizio è escluso.
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte non ravvisa omessa pronuncia o ultrapetizione.
La liquidazione e compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti esterni previsti dalla legge.
La decisione è resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
In ragione della definizione accelerata e della manifesta infondatezza, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle ulteriori somme previste.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del fatto.
- Nella controversia sui confini tra fondi limitrofi, la base primaria dell’indagine è costituita dai titoli di acquisto e dagli atti di provenienza; solo se tali titoli mancano o sono insufficienti il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova, comprese le mappe catastali e la consulenza tecnica.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove o per pretendere una diversa lettura del compendio istruttorio; essa riguarda la ripartizione dell’onere probatorio, non il convincimento del giudice sul fatto.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e non l’omessa considerazione di argomentazioni, documenti in sé o tesi difensive.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca una statuizione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.
- La regolazione delle spese processuali in appello può essere rideterminata dal giudice di secondo grado sulla base dell’esito complessivo della lite; la valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione rientrano nel suo potere discrezionale, entro il limite di non porre le spese a carico della parte risultata vittoriosa.
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