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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33552/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce da un ritardo su un collegamento aereo internazionale operato da un vettore non comunitario sulla tratta Shanghai-Mosca-Venezia-Roma. Nei gradi di merito era stato riconosciuto il ritardo, il contratto di trasporto era stato in sostanza disapplicato e il vettore era stato condannato a pagare euro 500, pur essendosi anche affermata l’inesistenza di un danno patrimoniale. In cassazione il vettore ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge per non avere esaminato le condizioni generali di trasporto che escludevano la rilevanza contrattuale del ritardo, assumendo errata l’applicazione della Convenzione di Varsavia; (2) violazione del Regolamento CE n. 261/2004 e degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., sostenendo l’inapplicabilità della compensazione pecuniaria a una fattispecie esclusa; (3) violazione degli artt. 2059, 1223, 1226 e 2697 c.c. per avere riconosciuto euro 500 a titolo di ristoro dei disagi nonostante l’assenza di danno patrimoniale, con indebita equiparazione a danno non patrimoniale e uso del criterio equitativo fuori dai presupposti di legge; (4) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sull’applicazione dell’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 a un volo in partenza da aeroporto extra UE e operato da vettore extra UE. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente d’ufficio un profilo di rito: la mancanza nel fascicolo della procura notarile che avrebbe conferito i poteri rappresentativi al soggetto che ha sottoscritto il ricorso in nome della società, impedendo di verificare la legittimazione processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la società ricorrente aveva dichiarato di agire per mezzo di un soggetto indicato come legale rappresentante per l’Italia in forza di procura notarile rilasciata in Russia, era necessario il deposito della procura notarile stessa per consentire il controllo della sussistenza del potere rappresentativo. Poiché tale documento non era stato prodotto né con il ricorso né con la memoria, è mancata la prova della legittimazione processuale del conferente il mandato alle liti. La Corte ha quindi applicato il consolidato principio secondo cui, quando il potere rappresentativo deriva da una delega speciale e non da una veste organica immediatamente verificabile, il relativo atto deve essere prodotto, pena l’inammissibilità dell’impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori del resistente dichiaratisi antistatari, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetti processuali e di correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte evidenzia un profilo di inammissibilità dei motivi per violazione dell’onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, se la contestazione della legittimazione processuale emerge per la prima volta in cassazione, la parte interessata può produrre i documenti necessari a provarla.

  • art. 77 c.p.c.

    Viene evocato per ribadire che la legittimazione processuale richiede il conferimento scritto del potere rappresentativo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo come parametro del vizio di motivazione, ma senza superare il rilievo pregiudiziale di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1678 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al contratto di trasporto e alla disciplina applicabile.

  • art. 1681 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma sul trasporto di persone.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alle condizioni generali di contratto.

  • art. 3 Regolamento CE n. 261/2004

    Richiamato nel secondo motivo quale norma di delimitazione dell’ambito applicativo del regolamento.

  • art. 7 Regolamento CE n. 261/2004

    Richiamato nel secondo e nel quarto motivo in relazione alla compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo.

  • artt. 8 e 9 Regolamento CE n. 261/2004

    Evocati nella motivazione come strumenti di tutela previsti dal regolamento in caso di cancellazione o ritardo prolungato.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo in tema di interpretazione e applicabilità del regolamento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sull’inadempimento contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo quale parametro del danno risarcibile.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di danno non patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi secondo e terzo come regola sull’onere della prova.

  • art. 949 cod. nav.

    Menzi onato nel richiamo ai titoli applicati nei gradi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la legittimazione processuale del soggetto che conferisce il mandato alle liti deve risultare da idonea documentazione quando il potere rappresentativo non sia immediatamente verificabile dalla sola qualità organica o da atti consultabili aliunde; in difetto di produzione dell’atto attributivo del potere, il ricorso è inammissibile.
  • Se la rappresentanza sostanziale della persona giuridica deriva da procura speciale o notarile, l’indicazione degli estremi dell’atto non basta: il documento deve essere depositato perché la Corte possa controllare l’esistenza del potere rappresentativo.
  • La questione del difetto di rappresentanza processuale è rilevabile d’ufficio in cassazione, poiché attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e alla stessa esistenza del potere di azione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale assorbente, restano non esaminate le censure di merito relative alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale, all’ambito applicativo del Regolamento CE n. 261/2004 e alla liquidazione del danno.
  • La produzione documentale in cassazione è necessaria non solo per i fatti costitutivi della pretesa, ma anche per provare i presupposti della valida rappresentanza processuale della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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