Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto del Vice Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, prot. n. -OMISSIS- del 19.5.2026, recante il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 per assistere la madre disabile, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i fogli istruttori e la comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Vice Capo Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito che aveva respinto la domanda di assegnazione temporanea presso una sede vicina alla madre disabile, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego risultava fondato, secondo la ricostruzione del giudice, sulla sola verifica della disponibilità presso le sedi richieste di posti relativi allo specifico profilo professionale di “Operatore delle attrezzature campali/Idraulico operatore delle attrezzature speciali”. Il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dell’art. 981, comma 1, d.lgs. 66/2010, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, sostenendo che la vacanza rilevante deve essere riferita al ruolo e al grado, non necessariamente alla medesima specializzazione. Sono state inoltre esaminate l’incidenza della scopertura del 19% nel reparto di appartenenza, la possibilità teorica di assistenza da parte di altri due familiari e la persistente necessità di cura della madre, che non era contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, senza annullare immediatamente il diniego. Ha ritenuto che l’Amministrazione avesse limitato la ricognizione alla disponibilità di posti coincidenti con lo specifico profilo professionale, mentre, alla luce dell’art. 981, comma 1, d.lgs. 66/2010 e della giurisprudenza richiamata, la verifica deve riguardare la presenza di posizioni organiche vacanti nel medesimo ruolo e grado, salvo ulteriori esigenze organizzative specifiche e ragionevoli, adeguatamente motivate. Il deficit di copertura del 19% presso il reparto di provenienza non è stato ritenuto di per sé ostativo, in assenza della dimostrazione che la specializzazione del militare fosse altamente qualificata e frutto di particolare addestramento. Anche la mera possibilità teorica che altri due familiari prestassero assistenza non è stata considerata sufficiente, mancando elementi concreti sull’attuale attitudine e disponibilità degli stessi. La persistente esigenza di cura della familiare è rimasta non contestata. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a riesaminare la posizione entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a cura del Capo Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito o di un delegato. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell’11 novembre 2026, anche per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992
ove possibile, il lavoratore che assiste con continuità un familiare con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
La tutela dell’assegnazione temporanea deve essere coordinata, per il personale militare, con i limiti organizzativi previsti dall’art. 981 d.lgs. 66/2010; la vacanza rilevante non deve necessariamente riguardare la stessa specializzazione, ma il medesimo ruolo e grado.
art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010
nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione
Per il personale militare, il limite organizzativo dell’assegnazione ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 richiede la verifica delle posizioni organiche vacanti nel ruolo e nel grado nella sede richiesta, non necessariamente della specifica posizione o specializzazione.
La comunicazione dei motivi ostativi era tra gli atti presupposti impugnati; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma della sua disciplina.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali, con accoglimento ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nell’applicazione al personale militare dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, la verifica delle disponibilità nella sede richiesta deve riguardare le posizioni organiche vacanti relative al medesimo ruolo e grado, non necessariamente una posizione con specializzazione identica a quella posseduta dal militare.
- L’Amministrazione può negare l’assegnazione per ulteriori e motivate esigenze organizzative, anche connesse alla necessità di conservare una professionalità altamente specializzata e frutto di particolare addestramento, ma tali esigenze devono essere specifiche, ragionevoli e adeguatamente motivate.
- Una scopertura del 19% della posizione specialistica nel reparto di provenienza non costituisce, di per sé, impedimento all’assegnazione temporanea, se l’Amministrazione non dimostra il carattere altamente qualificato e difficilmente sostituibile della professionalità interessata.
- La mera possibilità teorica che altri familiari possano prestare assistenza al disabile non è sufficiente a escludere il beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992; occorrono elementi concreti sulla loro attuale idoneità e disponibilità ad assumere l’assistenza.
- Quando il diniego di assegnazione è fondato su una ricognizione limitata alla specifica posizione professionale, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine assegnato.
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