Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: in parte qua, del Decreto del 19 dicembre 2025 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile, di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 30 gennaio 2026, con cui è stato disposto il transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa – ai sensi dell’art. 930 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66 e del D.M. 18.4.2022 – dell’ex Sottocapo Aiutante -OMISSIS-, nella sola parte in cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente presso il Comando -OMISSIS-; nonché degli atti presupposti e connessi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29\5\2026 : della comunicazione inviata il 26 maggio 2026, in pretesa esecuzione dell’Ordinanza Cautelare di Codesto On.le Tribunale con cui, in riedizione del potere, è stato adottato un nuovo provvedimento confermando l’assegnazione del ricorrente presso il Comando -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione presso un Comando della Difesa disposta nell’ambito del transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, nonché successivi provvedimenti confermativi dell’assegnazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto del 19 dicembre 2025 con cui, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e del d.m. 18 aprile 2022, è stato disposto il suo transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, limitatamente all’assegnazione presso un Comando ubicato in Sardegna. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la comunicazione del 26 maggio 2026, adottata in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare, con la quale l’Amministrazione aveva confermato la medesima assegnazione. Nel corso del giudizio è intervenuto un ulteriore provvedimento del 6 luglio 2026, con cui lo Stato Maggiore della Marina ha proposto l’assegnazione del ricorrente presso un Arsenale Militare Marittimo, mantenendo il profilo di assistente amministrativo, dichiarando superati e privi di ulteriore efficacia i precedenti atti di assegnazione. Il ricorrente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 20 luglio 2026 e ha assunto servizio presso la nuova sede.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare non per una valutazione negativa del fumus boni iuris o del periculum in mora, ma per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo provvedimento ha superato e privato di efficacia gli atti precedentemente impugnati, mentre il ricorrente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro e ha preso servizio presso la nuova sede. È quindi venuto meno l’interesse attuale alla sospensione del trasferimento presso l’unità dislocata in Sardegna. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dell’esito in rito. La trattazione del merito è stata confermata per il 9 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Costituisce la base normativa richiamata per il transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile della Difesa.
d.m. 18 aprile 2022
È richiamato quale ulteriore disciplina applicabile al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione sostituisce o supera gli atti impugnati con un nuovo provvedimento e il ricorrente ha già conseguito una diversa sistemazione, sottoscrivendo il contratto e prendendo servizio nella nuova sede.
- La sopravvenienza di un atto amministrativo che dichiari privi di efficacia gli atti precedentemente impugnati può rendere attuale la carenza di interesse alla sospensione cautelare degli atti originari, ferma la prosecuzione della trattazione di merito se il giudizio non è stato definito nel suo complesso.
- In presenza di un esito cautelare determinato da ragioni processuali e non da una valutazione di fondatezza o infondatezza delle censure, le spese della fase possono essere compensate.
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