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Ordinanza

Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202604813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio dei Ministri e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, con relativo elenco dei comuni montani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, il relativo schema regolamentare e, successivamente, il D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121, recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, incluso l’elenco dei comuni classificati. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, gli atti istruttori e tecnici presupposti, compresi quelli dell’ISTAT relativi alla determinazione dell’altimetria media e all’elaborazione della base dati. Dall’ordinanza emerge che la doglianza principale oggetto della fase cautelare riguardava la correttezza dell’altimetria media indicata dall’ISTAT e, più in generale, la legittimità del procedimento seguito per la definizione dei nuovi criteri di classificazione. Il Comune ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, prospettando un danno connesso alla mancata inclusione nell’elenco dei comuni montani e alle conseguenti ricadute sulle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il danno prospettato fosse esclusivamente patrimoniale e, quindi, eventualmente risarcibile all’esito del giudizio di merito. Ha inoltre valorizzato il regime transitorio previsto dall’accordo sancito in Conferenza unificata il 5 febbraio 2026, in base al quale, per il riparto della quota regionale delle risorse FOSMIT relative all’annualità 2025, le Regioni possono tenere conto delle esigenze dei comuni già compresi nell’elenco storico formato sulla base della legge del 1952, anche se non inclusi nel nuovo elenco. Il TAR ha precisato che le censure, in particolare quella relativa alla correttezza dell’altimetria media calcolata dall’ISTAT, non erano suscettibili di adeguato scrutinio nella fase cautelare, poiché avrebbero richiesto eventuali approfondimenti istruttori. La giurisdizione e la competenza sono state ritenute sussistenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281

    quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l’oggetto è iscritto all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata

    La disposizione è richiamata quale base del potere del Consiglio dei Ministri di provvedere con deliberazione motivata in caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il termine previsto.

  • art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281

    È richiamata quale base dell’accordo sancito in sede di Conferenza unificata sui nuovi criteri di classificazione dei comuni montani.

  • art. 2, comma 1, l. 12 settembre 2025, n. 131

    È indicata quale disposizione attuativa del regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e costituisce la base processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato è esclusivamente patrimoniale e risulta, in linea di principio, reintegrabile mediante risarcimento all’esito del giudizio di merito.
  • La presenza di un regime transitorio che consenta di considerare, ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche, le esigenze dei soggetti già inclusi in precedenti elenchi può escludere l’attualità e l’irreparabilità del danno cautelare derivante dalla loro esclusione dal nuovo elenco.
  • Le contestazioni tecniche relative a dati elaborati dall’amministrazione, quando richiedono approfondimenti istruttori incompatibili con la cognizione sommaria della fase cautelare, non impongono la sospensione dell’atto in assenza di un periculum in mora adeguatamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoAtti amministrativi generali e linee guidaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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