Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE Per quanto di ragione, della graduatoria definitiva dei vincitori del distretto della Corte di Appello di Potenza – codice “PZ” / 114 posti pubblicata in data 27/06/2026 e del suo atto di approvazione del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva dei vincitori della selezione comparativa distrettuale della Corte d'Appello di Potenza e relativo atto di approvazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la mancata valutazione del titolo di abilitazione professionale forense nella selezione comparativa distrettuale del 2026, deducendo che, sebbene il titolo non fosse stato indicato nella domanda relativa alla procedura, esso era già nella disponibilità dell'Amministrazione, poiché era stato acquisito, verificato e valutato nella precedente procedura del 2024 per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 80/2021. Il possesso del titolo era pacifico e risultava dal fascicolo personale e dal profilo della candidata sul portale InPA. La ricorrente ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria mediante pubblici proclami, evidenziando la difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare per ritenuta sussistenza del fumus boni iuris, disponendo la sospensione interinale dell'esecuzione degli atti impugnati e ordinando al Ministero di rivalutare la posizione della ricorrente tenendo conto del titolo di abilitazione forense già dichiarato e valutato nella procedura del 2024. L'Amministrazione dovrà attribuire l'eventuale conseguente posizione in graduatoria e, ove ricorrano tutte le ulteriori condizioni, procedere all'assunzione, con riserva dell'esito del giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto rilevante che il titolo fosse già conosciuto e documentato dall'Amministrazione e che l'integrazione istruttoria non fosse eccessivamente gravosa o sproporzionata, anche considerando la possibilità di attivare il soccorso istruttorio. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio verso tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, fissando gli adempimenti e i termini per ricorrente e Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate e la trattazione del merito è stata rimessa alla fissazione di una successiva udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 11 d.l. n. 80/2021
Richiamato quale base normativa delle procedure di reclutamento a tempo determinato e della precedente procedura nella quale il titolo professionale della ricorrente era stato verificato e valutato.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la domanda è stata accolta con sospensione interinale degli atti e ordine di rivalutazione della posizione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente, in presenza di particolare difficoltà della notificazione ordinaria, la notificazione per pubblici proclami; la norma è stata applicata per integrare il contraddittorio verso tutti i controinteressati.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato unitamente agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per stabilire le modalità della notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati personali.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando un titolo valutabile non sia stato correttamente inserito nel modulo di domanda ma sia stato tempestivamente allegato o comunque sia già nella disponibilità e conoscenza dell'Amministrazione, l'errore di caricamento o di compilazione non impedisce necessariamente la valutazione del titolo, soprattutto quando l'integrazione istruttoria non comporti un aggravio eccessivo o sproporzionato.
- L'Amministrazione che possiede già nei propri archivi la documentazione comprovante un titolo rilevante per la graduatoria deve valutarlo, eventualmente previa attivazione del soccorso istruttorio quando ne ricorrano i presupposti, anziché ignorarlo per il solo difetto di indicazione nella domanda della successiva procedura.
- Nell'impugnazione di una graduatoria, il contraddittorio deve essere esteso a tutti i soggetti utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso; quando la notificazione ordinaria sia particolarmente difficile, il giudice può autorizzare i pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, stabilendone modalità e termini.
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