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Ordinanza

Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo di: 1. deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 22.4.2026 avente ad oggetto l’approvazione del PFTE per il completamento delle OO.UU.PP.: nuova viabilità - via Tomasino d'Amico - PdZ B25 Massimina, notificata ai ricorrenti in data 16 giugno 2026; 2. nota prot. QI/2026/0042783 del 05/03/2026 recante le controdeduzioni negative alle osservazioni dei ricorrenti, acquisita, con accesso agli atti, in data 17 giugno 2026; 3. determinazione Dirigenziale Numero Repertorio QI/2026/2025 del 21/05/2025, Numero Protocollo QI/112948/2025 del 21/05/2025; 4. ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bigoni Gianfranco il 22/7/2026: PREVIA ADOZIONE URGENTE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE INTERINALI INAUDITA ALTERA PARTE, EX ART. 56 C.P.A., 1. Del Decreto di Esproprio n. 6 del 30.06.2026, emesso dalla U.O. Espropri di Roma Capitale (doc.1 – “a” e “b”); 2. Della comunicazione e convocazione per l'immissione in possesso prot. QF/21944 del 13/07/2026, notificata in data 14/07/2026

Giustizia amministrativa202607624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di approvazione del PFTE per il completamento della viabilità del Piano di Zona Massimina, atti presupposti e conseguenti, nonché decreto di esproprio e convocazione per l'immissione in possesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Capitolina di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al completamento delle opere di urbanizzazione e della nuova viabilità in via Tomasino d'Amico, la nota recante il rigetto delle osservazioni, una determinazione dirigenziale e gli atti connessi. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto di esproprio e la comunicazione di convocazione per l'immissione in possesso. Dalla motivazione emerge che i ricorrenti hanno prospettato, tra l'altro, il pregiudizio derivante dalla perdita di 21 ulivi secolari presenti sui terreni espropriati e hanno contestato anche la determinazione dell'indennità espropriativa, rispetto alla quale il Collegio ha riservato ogni considerazione sulla giurisdizione. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti, anche con richiesta urgente di misure interinali inaudita altera parte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico al sollecito completamento dell'assetto viario previsto dal Piano di Zona ricompreso nel II P.E.E.P. cittadino rispetto al pregiudizio dedotto dai ricorrenti per la perdita degli ulivi. Il danno, anche ove non fosse possibile il trapianto delle alberature già previsto dall'intervento, è stato ritenuto economicamente riparabile per equivalente; inoltre, lo stato di consistenza consentirà di determinare con precisione caratteristiche e valore degli alberi. Non è stato quindi ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile, difettando il presupposto cautelare necessario. Le spese della fase sono state compensate tra tutte le parti costituite. La questione della giurisdizione sulla contestazione dell'indennità è stata lasciata impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [...] Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è fondato sull'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e sul bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di atti amministrativi può essere negata quando il pregiudizio dedotto, anche se riconducibile all'esecuzione dell'intervento pubblico, sia economicamente riparabile per equivalente e non presenti carattere di gravità e irreparabilità.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione di un'opera viaria prevista dalla pianificazione pubblica può prevalere sull'interesse privato alla conservazione di alberature insistenti sulle aree espropriate, quando sia prevista la possibilità di trapianto o, comunque, di riparazione economica del pregiudizio.
  • La determinazione delle caratteristiche e del valore dei beni o delle alberature incisi dall'espropriazione può essere demandata allo stato di consistenza, rilevando ai fini della valutazione della riparabilità per equivalente del pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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