Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del collocamento in aspettativa per la frequenza di un dottorato di ricerca presso un istituto estero, unitamente agli atti presupposti e al parere non favorevole dell'amministrazione militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo con cui il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di collocamento in aspettativa per frequentare un dottorato di ricerca in Law & Criminology presso un istituto di istruzione superiore con sede a Malta. Sono stati contestati anche il preavviso di rigetto, il parere non favorevole del competente dipartimento e gli ulteriori atti presupposti e applicativi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la pretesa cautelare si fondava sulla contestazione del diniego del beneficio. L'amministrazione aveva opposto, da un lato, la mancanza del valore legale nazionale o dell'equipollenza del titolo estero rispetto ai dottorati conseguiti presso atenei nazionali, requisito previsto dalla circolare della Direzione Generale per il Personale Militare in materia di licenze, permessi e riposi; dall'altro lato, l'incompatibilità dell'aspettativa con le esigenze della Forza armata di appartenenza, in quanto il dottorato non risultava connesso all'incarico svolto dal militare e l'assenza avrebbe determinato criticità organizzative e di servizio.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che il provvedimento impugnato era assistito da un'ampia e articolata motivazione, nella quale l'amministrazione aveva esplicitato le ragioni ostative alla concessione dell'aspettativa. Ha inoltre considerato rilevante la previsione della circolare secondo cui il beneficio può essere concesso soltanto per titoli aventi valore legale sul territorio nazionale o riconosciuti equipollenti, requisito ritenuto non sussistente nel caso concreto. Il giudice ha altresì valorizzato l'ulteriore ragione ostativa concernente l'incompatibilità dell'assenza con le esigenze della Forza armata, sia per la non connessione del dottorato con l'incarico del ricorrente, sia per le criticità derivanti dalla sua assenza dal servizio. L'istanza cautelare è stata quindi respinta per carenza del fumus boni iuris, senza necessità di una distinta valutazione favorevole del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il ricorso è stato ritenuto privo del fumus boni iuris.
Circolare "Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare" della Direzione Generale per il Personale Militare
Il beneficio può essere concesso solo se i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie (in relazione al corso cui si chiede di parteciparvi) abbiano valore legale sul territorio nazionale o siano riconosciuti "equipollenti" (in caso di dottorati esteri) a quelli conseguiti presso gli atenei nazionali
Il beneficio dell'aspettativa per la frequenza del dottorato è stato ritenuto subordinato, secondo la disciplina amministrativa richiamata, al valore legale nazionale del titolo o al riconoscimento della sua equipollenza in caso di dottorato estero.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di un beneficio richiesto da un militare non può essere sospeso quando, a un primo sommario esame, l'amministrazione abbia adeguatamente motivato il provvedimento indicando sia la carenza dei requisiti del beneficio sia la sua incompatibilità con le esigenze organizzative e operative della Forza armata.
- Il collocamento in aspettativa per la frequenza di un dottorato estero può essere subordinato alla verifica che il titolo abbia valore legale sul territorio nazionale o sia riconosciuto equipollente a un titolo nazionale, secondo la disciplina amministrativa applicabile.
- La non connessione del percorso di dottorato con l'incarico svolto dal militare e le criticità organizzative derivanti dalla sua assenza costituiscono ragioni che l'amministrazione può valorizzare, con adeguata motivazione, nel negare il collocamento in aspettativa.
- La presenza di una motivazione ampia e articolata sulle ragioni ostative alla concessione del beneficio è idonea, nella fase cautelare, a escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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