Cassazione Civile, Ordinanza n. 32147/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per avere, secondo l'addebito, gravemente offeso, minacciato e a lungo provocato un collega durante un litigio avvenuto sul posto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di illegittimità del recesso, ritenendo provati i fatti contestati sulla base di dichiarazioni di dipendenti confermate in giudizio e qualificando la condotta come gravemente lesiva dei doveri del dipendente e sanzionabile in via espulsiva ai sensi del contratto collettivo applicato. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che i giudici di merito avessero male interpretato le testimonianze rispetto alle dichiarazioni extragiudiziali rese al datore di lavoro; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stato considerato che le offese sarebbero seguite a una minaccia con coltello da parte del collega; 3) violazione dell'art. 2119 c.c., assumendo che, ove correttamente valutati i fatti, la condotta non integrasse giusta causa; 4) violazione di varie norme costituzionali e processuali per l'asserita ingiustificata mancata ammissione di un'ulteriore prova testimoniale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato inoltre che la censura ex art. 2119 c.c. non era formulata nei termini richiesti per sindacare il giudizio di conformità agli standards dell'ordinamento. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda di illegittimità del licenziamento disciplinare. Ha ritenuto che le censure sollevate fossero sostanzialmente dirette a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, attività non riesaminabile in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio motivazionale e della violazione di legge. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il sindacato sul fatto era ulteriormente precluso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nella dedotta lesione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta alla rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
la denuncia di violazione può riguardare solo l'uso di prove non dedotte o l'attribuzione di piena prova a elementi non legali; non può essere utilizzata per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o tratta come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3 e 4; primo comma, n. 5
i motivi formalmente incardinati in tali vizi non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo esame dei fatti e delle risultanze istruttorie.
art. 2119 c.c.
l'integrazione del precetto sulla giusta causa è sindacabile in cassazione solo se si denuncia specificamente la non coerenza del giudizio rispetto agli standards dell'ordinamento, non con una mera contrapposizione alla valutazione di merito.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della lamentata mancata ammissione di prova, ma non ha condotto all'accoglimento delle censure.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro delle doglianze processuali, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante.
art. 177 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla prova testimoniale, ma non idoneo a fondare una censura ammissibile nei termini prospettati.
art. 188 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla prova, senza rilievo decisivo ai fini dell'esito.
art. 189 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla prova, senza rilievo decisivo ai fini dell'esito.
art. 244 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla prova testimoniale, ma la Corte ha escluso che vi fosse un errore censurabile in cassazione.
art. 91 c.p.c.
applicato per la condanna del soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio, poiché l'apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è sufficiente lamentare che la prova sia stata male valutata.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è ulteriormente limitato, soprattutto quando la censura mira soltanto a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il controllo di legittimità sulla giusta causa ex art. 2119 c.c. richiede una critica specifica alla non conformità del giudizio di merito agli standards dell'ordinamento, non una mera contestazione della ricostruzione dei fatti.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile in cassazione se la doglianza non evidenzia una reale violazione di norme processuali idonea a incidere sul diritto di difesa e si risolve, in sostanza, in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
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