Cassazione Civile, Ordinanza n. 26559/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato alla società l’omessa fatturazione, dichiarazione e registrazione di ricavi derivanti dalla cessione di un immobile, avvenuta con atto del 10 dicembre 2004 per il prezzo di euro 180.000. Secondo l’Agenzia, la fattura avrebbe dovuto essere emessa contestualmente alla stipula dell’atto, mentre la società l’aveva emessa il 5 gennaio 2005. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo difetto di motivazione e sostenendo che il bene ceduto fosse un’immobilizzazione materiale: perciò, ai fini della base imponibile, non avrebbe dovuto considerarsi l’intero corrispettivo, ma solo la plusvalenza, cioè la differenza tra prezzo di vendita e costo non ammortizzato, indicata in euro 19.000. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso, la C.T.R. lo aveva invece accolto. In Cassazione l’Agenzia ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 23 e 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il principio di non contestazione alle deduzioni difensive dell’Ufficio, benché quest’ultimo avesse contestato la diversa qualificazione fattuale e giuridica proposta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto errata l’applicazione del principio di non contestazione da parte del giudice d’appello, perché la contribuente aveva prospettato una qualificazione giuridico-contabile alternativa del bene e dei relativi effetti fiscali, con conseguente onere per essa di provarne i presupposti fattuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare l’appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione non opera quando la parte che invoca una diversa ricostruzione fattuale e giuridica introduce fatti costitutivi della propria pretesa, che restano a suo carico probatorio se specificamente contestati dalla controparte.
artt. 23 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati come norme processuali del giudizio tributario a sostegno della censura sull’erronea applicazione della non contestazione e sul contenuto delle difese dell’Ufficio.
Richiamato dall’Ufficio quale base normativa della contestazione relativa all’operazione imponibile connessa alla cessione del bene.
Richiamato per fondare la pretesa fiscale in relazione al momento rilevante dell’operazione ai fini IVA.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la contestazione sulla tempestività dell’emissione della fattura rispetto alla cessione del bene.
Invocato dalla contribuente per sostenere che, essendo il bene un’immobilizzazione materiale, la base imponibile dovesse essere calcolata come plusvalenza e non sull’intero corrispettivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non esonera dalla prova i fatti costitutivi di una diversa qualificazione giuridico-contabile del bene o dell’operazione, quando tali fatti siano contestati dall’Ufficio.
- Se il contribuente contrappone alla ricostruzione dell’Amministrazione un inquadramento alternativo dell’operazione fiscale, grava sul contribuente l’onere di dimostrarne i presupposti fattuali.
- La mancata contestazione non può essere desunta quando la controparte, nelle difese processuali, insista espressamente nella pretesa fiscale e nella qualificazione posta a base dell’avviso di accertamento.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per errore processuale decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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