Cassazione Penale, Ordinanza n. 02528/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania nei confronti di un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenuto responsabile di non avere ottemperato, nel termine fissato dal Tribunale, all'obbligo di versare la cauzione né di avere offerto le garanzie sostitutive previste dalla legge. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, sostenendo in sostanza che l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto incidere sulla valutazione circa l'impossibilità di versare la cauzione; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva una questione di merito già affrontata in appello, con motivazione ritenuta congrua e pertinente: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche ove esistente, non prova automaticamente l'indigenza né l'impossibilità di versare la cauzione, mancando peraltro documentazione specifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sul precedente penale dell'interessato e sulla sua totale inerzia nel procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma viene invocata dalla difesa per sostenere l'illegittimità della condanna per omesso versamento della cauzione; la Corte rileva però che l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dimostra di per sé l'impossibilità di adempiere all'obbligo di versamento.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sufficiente e non illogica, valorizzando elementi negativi quali il precedente criminale e l'inerzia dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 3, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato indirettamente nel riferimento al patrocinio a spese dello Stato come beneficio fondato su dichiarazione sostitutiva e suscettibile di revoca, non idoneo da solo a provare lo stato di indigenza.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova automatica dell'indigenza né, di per sé sola, dell'impossibilità di adempiere a un obbligo pecuniario imposto dalla legge, occorrendo elementi specifici e documentati.
- È inammissibile in sede di legittimità il motivo che si limiti a riproporre una questione di merito già decisa dal giudice di appello, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione congrua e pertinente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da argomentazione non illogica e sufficiente, valorizzando dati negativi come precedenti penali e comportamento processuale inerziale dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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