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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02463/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel ricorso era inoltre stata prospettata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., nella parte in cui esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, deducendosi la violazione degli artt. 111, comma 7, Cost., 117, comma 1, Cost., art. 48, comma 2, Carta di Nizza e art. 6 CEDU; la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sull'art. 613 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione in cassazione non può essere proposta personalmente dalla parte ma richiede la sottoscrizione di un difensore munito dei requisiti di legge.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; è esclusa la proposizione personale da parte dell'imputato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di illegittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di illegittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 48, comma 2, Carta di Nizza

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di illegittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ritiene compatibile con la Convenzione la richiesta di difesa tecnica nel giudizio di legittimità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo l'onere della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La previsione della difesa tecnica nel ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore ed è giustificata dalla specificità del giudizio di legittimità.
  • L'esclusione dell'autodifesa nel giudizio di cassazione non integra, di per sé, una violazione del diritto di difesa o dei parametri convenzionali e costituzionali invocati, poiché il diritto all'autodifesa riceve tutela nel giudizio di merito e non impone la partecipazione personale dell'imputato nel giudizio di legittimità.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato comporta l'inammissibilità del ricorso, dichiarabile senza formalità di procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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