Cassazione Penale, Ordinanza n. 02498/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale che, ex artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti per i reati contestati in concorso e in continuazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di non punibilità o di immediato proscioglimento. La Corte ha però rilevato che, in tema di sentenza di patteggiamento, il controllo di legittimità sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è ammesso solo quando la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza impugnata; tale evidenza non emergeva né era stata dedotta nel caso concreto. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità, perché il motivo non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non fosse scrutinabile nel caso concreto perché non emergeva dal testo della sentenza una causa di non punibilità evidente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistente la colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento.
il proscioglimento immediato può essere rilevato in sede di patteggiamento solo se la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza.
delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il motivo dedotto non vi rientrava.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità, con ordinanza.
in caso di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.
norma incriminatrice contestata unitamente al concorso di persone.
norma incriminatrice contestata unitamente al concorso di persone, in continuazione con il diverso reato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione ordinaria del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la causa di non punibilità emerga in modo evidente dal testo della decisione impugnata.
- Il controllo di legittimità sulla mancata declaratoria ex art. 129 c.p.p. è quindi limitato ai soli casi di evidenza immediata della causa di proscioglimento; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è integralmente inammissibile per motivo non consentito, il giudice deve condannare il ricorrente alle spese processuali e può applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende se la colpa nella proposizione del ricorso risulta apprezzabile.
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