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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02506/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 luglio 2024, deducendo: violazione di legge quanto alla sussistenza dei reati contestati di porto di armi o oggetti atti ad offendere e di possesso di chiavi alterate o grimaldelli; mancata concessione della sospensione condizionale della pena; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessività del trattamento sanzionatorio; violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio; erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; vizio di motivazione con riferimento alla testimonianza resa dal teste esaminato in dibattimento. La ricostruzione fattuale richiamata dall'ordinanza indica che il ricorrente era stato sorpreso all'interno di locali di uno stabile dismesso, già oggetto di precedenti azioni predatorie, in possesso di una pinza e di un coltello con lama di 12,5 cm, nonché con un falcetto con lama di 26 cm nella propria auto; nell'immediatezza aveva dichiarato di portare il coltello per difesa personale, senza spiegare il possesso della pinza e del falcetto. La difesa aveva prospettato, in modo ritenuto incompatibile e congetturale, che si trovasse in zona per cercare funghi e che il coltello servisse per pulirli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese con motivazione corretta dalla Corte di appello. In particolare, ha ritenuto logicamente e giuridicamente adeguata la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza dei reati contestati, sull'inidoneità della versione difensiva alternativa, sulla sufficienza del possesso o della immediata disponibilità degli arnesi ai fini dell'art. 707 c.p., sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la non lieve entità del fatto e per la abitualità desumibile dai precedenti penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, l. 18 aprile 1975, n. 110

    La sentenza lo richiama come norma incriminatrice relativa al porto di armi o oggetti atti ad offendere; la Corte ritiene infondata la contestazione difensiva sulla sua sussistenza in fatto.

  • art. 707 c.p.

    Per la configurabilità del reato è sufficiente il possesso o l'immediata disponibilità di chiavi alterate o grimaldelli; l'imputato ha l'onere di fornire una seria giustificazione del possesso, che nel caso di specie è mancata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa perché il fatto non è di lieve entità, considerato il contemporaneo possesso ingiustificato di armi da taglio e strumenti atti ad offendere e la condotta abituale desumibile dai precedenti dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ricorrenti.

  • principio dell'oltre il ragionevole dubbio

    La doglianza è ritenuta non consentita in cassazione perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito già compiutamente esaminata dal giudice di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di valutazioni probatorie già esaminate e motivate in modo logicamente corretto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 707 c.p., il possesso o la immediata disponibilità di chiavi alterate, grimaldelli o arnesi idonei alla forzatura è sufficiente a integrare la fattispecie, salvo che l'imputato fornisca una seria e credibile giustificazione del possesso.
  • La ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa deve poggiare su elementi di prova concreti e non su mere ipotesi o congetture incompatibili con i dati fattuali accertati.
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti una non lieve offensività, valutata anche in relazione al contesto, alla pluralità degli oggetti illecitamente detenuti o portati e alla abitualità desumibile dai precedenti specifici o analoghi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena può essere sorretto dal rilievo dei precedenti penali, della gravità complessiva del profilo criminale e della mancanza di elementi positivi di segno opposto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna alle spese e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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