Cassazione Penale, Ordinanza n. 02497/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di riciclaggio di un autoveicolo. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 545-bis c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di valutare d'ufficio la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva ex art. 53 l. n. 689/1981, nonostante la pena inflitta fosse inferiore a quattro anni di reclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza. Ha ritenuto che, nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, siano precluse al ricorrente le questioni alle quali egli abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se non vi sia una specifica e motivata richiesta nell'atto di appello, e ha ribadito che, nel caso di concordato sulla pena, la sostituzione d'ufficio non è consentita in assenza di esplicita richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sulla pena in appello, con rinuncia ai motivi, comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
art. 545-bis c.p.p.
La norma è invocata dalla difesa per sostenere l'obbligo di valutare la sostituzione della pena detentiva; nel caso concreto la Corte esclude la nullità denunciata.
art. 53 l. n. 689/1981
Disciplina le pene sostitutive richiamate dal ricorrente come opzione da valutare in presenza di pena detentiva breve.
art. 597, comma 5, c.p.p.
Costituisce eccezione al principio devolutivo dell'appello e delimita le ipotesi in cui il giudice di appello può incidere sulle sanzioni sostitutive.
art. 58 l. n. 689/1981
Il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva deve esercitarsi entro i limiti segnati dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità mediante ordinanza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
null
art. 599-bis c.p.p.
null
Massime di principio
- Nel giudizio di appello con concordato sulla pena e rinuncia ai motivi, le questioni alle quali la parte abbia rinunciato non possono essere riproposte in cassazione, perché l'accordo ha effetti preclusivi analoghi alla rinuncia all'impugnazione.
- Il giudice di appello non può applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi quando l'atto di appello non contenga una specifica e motivata richiesta su tale punto, poiché tale potere opera solo nei limiti tassativi previsti dalla legge.
- Nel concordato in appello sulla pena, la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive richiede una esplicita iniziativa delle parti; in difetto, non sussiste un obbligo del giudice di disporla d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata con ordinanza senza formalità e comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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