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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02455/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva recepito l'accordo di patteggiamento applicando la pena di nove mesi di reclusione e 140 euro di multa per furto aggravato. Il ricorso era affidato a un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 69 c.p., contestando sostanzialmente la valutazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, oltre alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche e non rientravano nei ristretti casi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo generico e comunque estranee ai motivi deducibili avverso una sentenza di patteggiamento, poiché il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è consentito solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre osservato che la motivazione del Tribunale sulla congruità della pena e sul giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. era adeguata, anche in relazione al richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla disciplina della recidiva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso era enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la norma è richiamata solo in relazione alla forma sintetica del motivo.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito di patteggiamento, con applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per specifici vizi: mancata espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può motivare la congruità della pena richiamando i criteri di commisurazione; nel caso di pena base prossima al minimo edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata.

  • art. 69 c.p.

    È corretta la motivazione sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche, recidiva e aggravante, anche in ragione del limite posto dal comma 4 alla prevalenza delle attenuanti nei confronti della recidiva contestata.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento la sentenza deve comunque verificare l'assenza di cause di proscioglimento immediato previste dalla norma.

  • art. 27 Cost.

    La pena patteggiata deve essere verificata anche sotto il profilo della congruità rispetto alla funzione rieducativa e ai limiti costituzionali.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura.

  • art. 624, comma 1, c.p.

    Richiamato per verificare che la pena base fosse inferiore alla media edittale e prossima al minimo, rendendo sufficiente una motivazione sintetica.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che investano genericamente la dosimetria della pena o valutazioni non riconducibili ai vizi tipici.
  • Quando la pena concordata è recepita dal giudice e la pena base è collocata in prossimità del minimo edittale, la motivazione sulla congruità della pena può essere sintetica e limitarsi al richiamo dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Nel giudizio di patteggiamento, il controllo giudiziale sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze resta consentito nei limiti della verifica della legalità e della congruità dell'accordo, non potendo trasformarsi in una rivalutazione piena del merito.
  • Se la disciplina della recidiva esclude la prevalenza delle attenuanti, il giudice può legittimamente motivare un giudizio di equivalenza richiamando tale limite normativo, senza necessità di argomentazioni ulteriormente analitiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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