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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02505/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale dei difensori cassazionisti, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.; conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il provvedimento riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Taranto. La Corte non esamina il merito della decisione impugnata perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità del ricorso: l'atto risulta sottoscritto da un difensore che, da verifica effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione

    La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale integra una causa di inammissibilità insanabile dell'atto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la validità dell'atto introduttivo è subordinata alla sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La mancanza del requisito soggettivo del difensore legittimato determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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