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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05248/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi per Irpef, Irap e Iva relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti del titolare di una ditta individuale. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva inizialmente dichiarato estinto il giudizio per il 2002 e accolto l’appello per il resto, ma tale decisione era stata cassata con rinvio su ricorso dell’Agenzia. In sede di riassunzione la CTR aveva poi rigettato nuovamente l’appello confermando il primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo disponibile non sono riportati i contenuti specifici dei motivi. Prima della decisione, il ricorrente ha anche chiesto la sospensione e/o l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex L. 197/2022; la Corte ha però escluso l’estinzione perché non era stata allegata la domanda di definizione agevolata e non era possibile collegare i pagamenti prodotti agli avvisi impugnati.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La sentenza impugnata non era stata depositata dal ricorrente, non era stata prodotta dall’Agenzia, e non era stata acquisita mediante trasmissione del fascicolo d’ufficio; pertanto il provvedimento non risultava nella disponibilità del Collegio. La richiesta di estinzione per definizione agevolata è stata respinta per difetto di prova documentale sufficiente. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza spese per mancata difesa dell’intimata, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se esistente e con l’attestazione di pubblicazione, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; l’omissione comporta improcedibilità solo se il documento non sia comunque nella disponibilità del giudice.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte deve verificare direttamente, attraverso copia autentica del provvedimento impugnato, l’esistenza giuridica e gli estremi identificativi della sentenza; non può affidarsi alle sole attestazioni delle parti o dei difensori.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022

    La definizione agevolata non può determinare l’estinzione del giudizio se non è documentata la presentazione della domanda e non è possibile correlare i pagamenti prodotti agli atti impugnati.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    Richiamato quale modifica alla disciplina della definizione agevolata invocata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione della sentenza impugnata è un adempimento essenziale: l’improcedibilità non opera se il provvedimento è comunque acquisito nella disponibilità del giudice per iniziativa della controparte o tramite il fascicolo d’ufficio, ma opera quando tale disponibilità manchi del tutto.
  • Il controllo sulla procedibilità del ricorso per cassazione richiede un riscontro diretto della copia autentica della decisione impugnata, con i dati di pubblicazione; non è sufficiente la mera indicazione delle parti o dei difensori.
  • La domanda di estinzione del giudizio per definizione agevolata deve essere supportata da documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta adesione e la riferibilità dei pagamenti agli atti oggetto di impugnazione.
  • L’interpretazione delle norme processuali deve evitare formalismi inutili solo quando l’atto omesso sia comunque già nella disponibilità del giudice e lo scopo dell’adempimento sia raggiunto; in mancanza, resta applicabile la sanzione processuale prevista.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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