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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso avvisi di accertamento ICI relativi all’anno 2009 emessi dal Comune. Con l’unico motivo di ricorso ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciando l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul motivo con cui aveva lamentato la violazione dell’art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011 in tema di presentazione e annotazione catastale della domanda di variazione per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, con efficacia retroattiva dal quinto anno antecedente e quindi rilevante anche per l’anno d’imposta contestato. Il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che la commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello limitandosi a valorizzare il classamento urbano del fabbricato, senza esaminare lo specifico motivo relativo al riconoscimento della ruralità e ai suoi effetti esonerativi dall’ICI in base alla disciplina sopravvenuta richiamata dalla ricorrente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità deducibile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale corretta per denunciare l’omessa pronuncia; il vizio non va veicolato come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui l’omessa pronuncia non è deducibile come violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui l’omessa pronuncia non è deducibile come vizio di motivazione.

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70

    La domanda di variazione catastale presentata ai sensi di tale norma, con annotazione negli atti catastali, produce effetti ai fini del requisito di ruralità con decorrenza dal quinto anno antecedente la presentazione.

  • art. 7, comma 2-ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70

    Richiamato congiuntamente alla disciplina della variazione catastale e del riconoscimento della ruralità.

  • art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102

    "le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"

    La disposizione è letta nel senso di attribuire efficacia retroattiva al riconoscimento della ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda.

  • art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557

    È la norma richiamata per individuare il requisito di ruralità del fabbricato.

  • art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come criterio di interpretazione sistematica della disciplina sopravvenuta in materia catastale e fiscale.

  • art. 3, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    Richiamato nel contesto dell’interpretazione autentica evocata dalla disciplina successiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma di ricorso applicabile al vizio di omessa pronuncia lamentato dalla parte.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere correttamente prospettato come violazione di legge sostanziale o come vizio motivazionale, perché richiede il controllo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’esame dell’atto di appello.
  • Quando il giudice di merito si limita a un rilievo generale o assorbente senza confrontarsi con una censura specifica e decisiva, la decisione è affetta da nullità per mancato esame del motivo ritualmente devoluto.
  • In materia di ruralità catastale, la presentazione della domanda di variazione e la relativa annotazione negli atti catastali producono effetti anche retroattivi, nei limiti temporali stabiliti dalla normativa richiamata, con possibile incidenza sull’assoggettamento a imposta dei periodi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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