Cassazione Civile, Ordinanza n. 08001/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre agli accessori e agli esborsi liquidati. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario nei quali la società correntista lamentava addebiti ritenuti illegittimi: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, applicazione di "valute fittizie", tassi ultralegali e superamento del tasso soglia antiusura. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma rilevante; la Corte d'appello ha invece accolto solo parzialmente l'appello della banca, riducendo la condanna a un importo molto inferiore, ritenendo prescritta parte della pretesa restitutoria. In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c. sull'unitarietà del rapporto; errori sulla prescrizione e sui limiti del decisum, anche per asserita pronuncia officiosa su eccezione riservata alla parte; violazione del principio dispositivo e dei limiti della CTU, per aver il consulente esaminato fatti non dedotti; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente per mancata considerazione del giroconto e della CTU; nullità/motivazione illogica sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione. La banca ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il ricorso espositivo confuso e non conforme ai requisiti di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 366 c.p.c.; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla prescrizione perché dirette a contestare la ricognizione dei fatti e la valutazione delle prove, e ha escluso vizi di ultrapetizione o omesso esame, osservando che il giroconto era stato considerato dal giudice di merito, seppure con esito sfavorevole al ricorrente. Le doglianze sulla CTU sono state ritenute, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma che vieta l'anatocismo, dedotto dalla parte ricorrente come violato nei rapporti di conto corrente.
Richiamato per contestare l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di valido titolo.
Richiamata quale disciplina del tasso soglia antiusura nei rapporti bancari.
Invocato dal ricorrente per dedurre la violazione del principio di non contestazione e, in generale, dei limiti del materiale probatorio valutabile.
Richiamato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata alterazione del chiesto e pronunciato.
Invocato in relazione alla disciplina delle difese del convenuto e dell'eccezione di prescrizione.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il CTU avrebbe esaminato fatti non dedotti e oltre il thema decidendum.
Richiamato per sostenere che la prescrizione non sarebbe stata rilevabile o trattabile oltre i limiti di legge; la Corte ribadisce la ritualità dell'eccezione sollevata dalla banca.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, specie quanto alla prova delle rimesse solutorie/ripristinatorie e della prescrizione nei rapporti bancari.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la norma decisiva per la declaratoria di inammissibilità: il ricorso è ritenuto privo di un'esposizione chiara e sintetica dei fatti e delle ragioni di censura.
Richiamato in via concorrente per l'inammissibilità di alcune censure, per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del giusto processo.
Invocato per contestare la pretesa motivazione apparente o inesistente della sentenza impugnata.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. in relazione alla motivazione della sentenza.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l'uso della CTU; la Corte ribadisce che spetta al giudice di merito valutare il materiale istruttorio.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa, evocato come parametro rispetto alla motivazione della decisione d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. S.U. n. 15895/2019
Richiamata per il principio, in tema di rapporti bancari, secondo cui la banca che eccepisce la prescrizione può limitarsi ad allegare l'inerzia del titolare, mentre grava sul correntista l'onere di produrre gli estratti conto necessari a distinguere rimesse solutorie e ripristinatorie.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti e dei motivi deve essere chiara, sintetica e immediatamente intelligibile: la violazione dell'art. 366 c.p.c. comporta inammissibilità solo quando la confusione o lacunosità del ricorso impediscano di comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo l'errore di sussunzione o l'erronea applicazione della norma al fatto accertato.
- In tema di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione può limitarsi ad allegare l'inerzia del correntista, mentre spetta al correntista attore fornire la documentazione utile a provare la natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse.
- Quando il giudice di merito considera espressamente una circostanza di fatto o un documento, non è configurabile omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. solo perché la valutazione sia stata sfavorevole alla parte che ricorre.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e la sua valutazione è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può attribuirle o meno rilievo ai fini della decisione; in cassazione non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del merito sotto veste di violazione di legge.
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