Sentenza del 10/02/2016 n. 2621 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella notificata il 13 settembre 2005, relativa a imposte dirette, IVA e IRAP derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2002 per l'anno 2001. Deduceva, in particolare, la mancata notificazione dell'appello al concessionario della riscossione, l'inammissibilità della deduzione del condono tombale in grado d'appello e l'errata attribuzione al condono di efficacia preclusiva sulle proprie contestazioni, oltre a questioni di tardività e difetto di motivazione della cartella e all'assenza dei presupposti IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non necessaria la partecipazione del concessionario della riscossione, poiché le contestazioni sulla tardività e sulla fondatezza della pretesa riguardano il rapporto tributario e la legittimazione passiva spetta all'ente creditore. Ha inoltre stabilito che il condono tombale può essere rilevato anche per la prima volta in appello, trattandosi di una questione rilevabile d'ufficio e non di una nuova eccezione in senso tecnico. L'adesione al condono rende definitiva la liquidazione delle imposte relative agli anni condonati e impedisce al contribuente di coltivare pretese fondate su quei periodi, pur non impedendo al fisco di contestare l'inesistenza di crediti. Per l'IVA, tuttavia, la disciplina del condono deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.700 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La mancata notifica dell'appello al concessionario della riscossione non determina nullità del giudizio quando le contestazioni riguardano il rapporto tributario e non vizi propri della cartella.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine lungo per impugnare.
Articoli 57 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Il condono fiscale può essere dedotto e documentato anche in appello, poiché i suoi effetti pubblicistici consentono al giudice di rilevarlo d'ufficio e non lo qualificano come nuova eccezione tecnica preclusa.
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la rilevazione del condono, in quanto questo incide direttamente sull'esistenza del rapporto tributario controverso.
La disposizione è stata invocata dal contribuente, ma la censura è stata respinta in quanto il condono costituisce una questione rilevabile d'ufficio.
Articolo 9 della legge n. 289/2002
La definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte relative ai periodi d'imposta condonati.
Il condono tombale comporta una scelta alternativa alla prosecuzione ordinaria della controversia: il contribuente ottiene la definizione agevolata, ma rinuncia a contestazioni e pretese fondate sui periodi condonati. La disciplina non incide, invece, sull'accertamento dell'inesistenza di crediti del contribuente.
Articolo 9, commi 9 e 10, della legge n. 289/2002
La definizione non modifica l'importo di eventuali rimborsi e crediti risultanti dalle dichiarazioni, ma preclude gli accertamenti tributari nei confronti del dichiarante e dei coobbligati per i periodi definiti.
Articolo 1, comma 5-bis, del D.L. n. 106/2005
È stato richiamato dall'amministrazione quale base del termine per la tempestiva notificazione della cartella.
Articoli 2 e 22 della sesta direttiva IVA e articolo 10 del Trattato CE
Le norme europee impediscono l'applicazione del condono tombale all'IVA quando la sanatoria compromette il corretto funzionamento del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.
Massime di principio
- Quando la contestazione riguarda la debenza, la tempestività o la fondatezza del credito tributario, il contraddittorio deve normalmente coinvolgere l'ente impositore, non necessariamente il concessionario della riscossione; quest'ultimo è invece rilevante per i vizi propri dell'attività di riscossione o della cartella.
- Un condono fiscale perfezionato può essere rilevato anche d'ufficio e per la prima volta in appello, perché incide sull'esistenza stessa del rapporto tributario e non costituisce una semplice eccezione processuale.
- L'adesione a una sanatoria fiscale comporta una scelta alternativa: il contribuente non può contemporaneamente beneficiare della definizione agevolata e coltivare contestazioni o pretese fondate sugli stessi periodi d'imposta, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Il condono normalmente incide sui debiti tributari e non consente automaticamente di negare l'inesistenza di crediti o rimborsi; il fisco può quindi contestare crediti non spettanti.
- Le sanatorie nazionali in materia IVA devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicate se compromettono il sistema comune dell'IVA.
- In presenza di un motivo di ricorso manifestamente infondato, la Corte può definire il giudizio senza disporre attività processuali ulteriori, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
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